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Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 marzo 2024 – AQ / ECHA

(Causa T-1101/23 R)

[«Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AQ (rappresentanti: C. Mereu e I. Zonca, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: C. Buchanan e B. Broms, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 14 settembre 2023 che concede un accesso integrale al documento richiesto nell’ambito della procedura recante il riferimento [riservato], ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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