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Ricorso proposto il 19 febbraio 2024 – CL/Commissione

(Causa T-109/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CL (rappresentante: N. Flandin, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la presente domanda di annullamento ricevibile e fondata;

annullare la decisione dell’AIPN dell’11 gennaio 2023, in quanto dichiara che l’invalidità permanente e totale che colpisce la ricorrente non è d’origine professionale;

nei limiti del necessario, annullare la decisione dell’AIPN del 10 febbraio 2023, recante rigetto del reclamo depositato dalla ricorrente avverso la decisione dell’11 gennaio 2023;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni;

condannare la convenuta al pagamento della totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione di invalidità e della decisione contestata, a causa di irregolarità che viziano le condizioni in cui il parere della commissione di invalidità è stato emesso.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione di invalidità e della decisione contestata, a causa del manifesto errore di valutazione dovuto a un’errata concezione della nozione di malattia professionale.

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