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Ricorso proposto il 1º marzo 2024 – WebGroup Czech Republic/Commissione

(Causa T-139/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WebGroup Czech Republic, a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato e A. Kontosakou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione C(2023) 8850 final della Commissione, del 20 dicembre 2023, che designa XVideos come piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (in prosieguo: la «decisione impugnata») nella misura in cui impone alla ricorrente l’obbligo, di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online di rendere accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al relativo articolo 39, paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online; e

dichiarare parzialmente inapplicabile l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 nella misura in cui impone alla ricorrente l’obbligo, di cui all’articolo 39, paragrafo 1, dello stesso, per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online di rendere accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al relativo articolo 39, paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.

Motivo, vertente sul fatto che l’obbligo imposto alla ricorrente dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, di rendere accessibile al pubblico un registro contenente almeno le informazioni elencate all’articolo 39, paragrafo 2, dello stesso, è illegittimo in quanto viola il diritto alla riservatezza della ricorrente e dei suoi inserzionisti, nonché il diritto fondamentale d’impresa della ricorrente [articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)] ed il suo diritto di proprietà (articolo 17 della Carta).

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1 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).