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Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2024 – BSW – management company of «BMC» holding/Consiglio

(Causa T-258/22)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Divieti vertenti sull’importazione, l’acquisto, il trasporto e la fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Sviamento di potere – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AAT Byelorussian Steel Works – management company of «Byelorussian Metallurgical Company» holding (BSW – management company of «BMC» holding) (Jlobine, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e A. Boggio-Tomasaz, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Carpus Carcea e J. Norris, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 67, pag. 103), e, dall’altro, del regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 67, pag. 1), nella parte in cui la riguardano.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La AAT Byelorussian Steel Works – management company of «Byelorussian Metallurgical Company» holding (BSW – management company of «BMC» holding) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 257 del 4.7.2022.