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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) il 20 febbraio 2024 – UR in qualità di curatore fallimentare della V GmbH/ DF

(Causa C-134/24, Tomann1 )

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Convenuto, appellante e ricorrente in cassazione: UR in qualità di curatore fallimentare della V GmbH

Attore, appellato e resistente in cassazione: DF

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE1 debba essere interpretato nel senso che un licenziamento disposto nell’ambito di un licenziamento collettivo soggetto a notificazione può porre fine al rapporto di lavoro di un lavoratore interessato solo se il blocco dei licenziamenti è scaduto.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la scadenza del blocco dei licenziamenti non solo presupponga una notificazione del licenziamento collettivo, ma quest’ultima debba soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 98/59.

Se il datore di lavoro che ha disposto licenziamenti soggetti a notificazione senza (regolare) notificazione del licenziamento collettivo possa provvedere a siffatta notificazione in un momento successivo, con la conseguenza che dopo la scadenza del blocco dei licenziamenti è possibile porre fine ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati tramite i licenziamenti già comunicati in precedenza.

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione:

Se il fatto che il diritto nazionale affidi all’autorità competente il compito di accertare in maniera inoppugnabile per il lavoratore e vincolante per il giudice del lavoro il momento in cui il blocco dei licenziamenti scada nel caso concreto sia compatibile con l’articolo 6 della direttiva 98/59, oppure se al lavoratore debba essere necessariamente consentito agire in giudizio per la verifica della correttezza dell’accertamento dell’autorità.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).