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Ricorso proposto il 4 giugno 2008 - Team Relocations NV / Commissione

(Causa T-204/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Team Relocations NV (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti H. Gilliams e J. Bocken)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali, nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53, n. 1, SEE nel periodo compreso tra gennaio 1997 e settembre 2003 fissando direttamente e indirettamente i prezzi dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, ripartendo una parte del mercato e alterando le procedure di gara;

annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali, nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 3,49 milioni;

in via subordinata, ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta dalla decisione summenzionata;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008)926 def. (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali) relativa ad un procedimento avviato ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, SEE nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente espone otto motivi:

Primo motivo: la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE, nonché l'obbligo di motivazione affermando, all'art. 1 della sua decisione, che la ricorrente ha preso parte, da gennaio 1997 a settembre 2003, a una violazione unica e continua dell'art. 81 CE.

Secondo motivo: la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nonché gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 1 prendendo in considerazione, nel fissare l'ammontare di base dell'ammenda, le vendite aggregate della ricorrente sul mercato belga dei traslochi internazionali, compreso il fatturato prodotto dai traslochi dei soggetti privati.

Terzo motivo: la ricorrente afferma che la percentuale del 17% del valore delle vendite, applicata dalla Commissione ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda della ricorrente, è eccessivamente elevata. Secondo la ricorrente, così facendo, la Commissione avrebbe violato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità, gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e l'obbligo di motivazione.

Quarto motivo: la ricorrente sostiene che non c'è alcun fondamento che giustifichi la moltiplicazione del valore delle vendite della ricorrente per il numero di anni nel corso dei quali hanno avuto luogo le pratiche alle quali essa si è dedicata. Inoltre, essa sostiene che la moltiplicazione automatica dell'importo, determinato sulla base del valore delle vendite per il numero degli anni di partecipazione di un'impresa all'infrazione, conferisce all'asserita durata dell'infrazione un'importanza sproporzionata in relazione ad altri fattori e, in particolare, in relazione alla gravità dell'infrazione.

Quinto motivo: la ricorrente sostiene che non è giustificata l'imposizione di un importo supplementare di EUR 436 850,53, corrispondente al 17% del valore delle sue vendite.

Sesto motivo: la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto considerare varie circostanze attenuanti che avrebbero giustificato una riduzione sostanziale dell'ammenda della ricorrente.

Settimo motivo: la ricorrente afferma che non vi è nulla che giustifichi l'imposizione di un'ammenda che eccede del 10% il suo fatturato. La Commissione, così facendo, ha violato l'art. 23 del regolamento (CE) 1/2003 2 e il principio di proporzionalità.

Ottavo motivo e in via subordinata: la ricorrente sostiene che si deve ridurre in modo sostanziale la sua ammenda per tener conto della sua incapacità di pagare.

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1 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1)