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Ricorso proposto il 4 giugno 2008 - Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissione

(Causa T-209/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Administratiekantoor Portielje (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Van hove, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008)926 def., notificata alla ricorrente il 25 marzo 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali) nella parte in cui detta decisione è diretta contro la ricorrente;

in subordine, annullare l'art. 2, lett. e), della decisione, nella parte in cui la decisione è diretta contro la ricorrente, per i motivi menzionati nel quarto e/o nel quinto motivo, e ridurre di conseguenza l'ammenda irrogata con l'art. 2, nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo la ricorrente deduce che la decisione ha violato l'art. 81 CE e l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 1, in quanto la Commissione non ha provato che la ricorrente è un'impresa ai sensi degli articoli di cui sopra.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la decisione viola l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione, tenuto conto degli elementi fattuali, ha erratamente attribuito alla ricorrente il comportamento della Gosselin.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la decisione ha violato l'art. 81 CE. Nella prima parte di detto motivo si afferma che la Commissione non ha provato che gli atti che possono essere opposti alla Gosselin devono essere qualificati come un'evidente restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE. Nella seconda parte si afferma che la Commissione non ha provato che l'accordo cui la Gosselin ha partecipato può incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri.

Con il quarto motivo si afferma che la decisione ha violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 2, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 3 e gli Orientamenti per il calcolo delle ammende 4. Tali disposizioni sarebbero state violate all'atto dell'accertamento della gravità della violazione, dell'accertamento del valore delle vendite, tenendo conto del calcolo dell'importo base dell'ammenda irrogata alla Gosselin e, infine, del rigetto delle circostanze attenuanti in capo alla Gosselin nell'ambito del calcolo dell'ammenda.

Con il quinto motivo si afferma infine che è stato violato il principio della parità di trattamento, in particolare in occasione della valutazione della gravità della violazione e del valore delle vendite considerate per il calcolo dell'ammenda.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

3 - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

4 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).