Ricorso proposto il 30 ottobre 2021 – Ekobulkos/Commissione
(Causa T-702/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: «Ekobulkos» EOOD (Todorichene, Bulgaria) (rappresentante: M. Dimitrov, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
accertare che la Commissione europea ha illegittimamente omesso di adoperarsi a seguito della denuncia SA.56620 (2020/FC) della «Ekobulkos» EOOD;
condannare la Commissione a sopportare le spese giudiziali sostenute dalla «Ekobulkos» EOOD;
in subordine, nel caso in cui la Commissione si pronunci sulla denuncia dopo la proposizione del presente ricorso, condannare la Commissione alle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
La Commissione sarebbe venuta meno ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE di esaminare gli aiuti concessi dagli Stati membri.
La Commissione non avrebbe esaminato la denuncia SA.56620 (2020/FC) presentata dalla società il 21 febbraio 2020, riguardante un possibile aiuto illegittimo, senza indebito ritardo, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio1 .
La Commissione non avrebbe adottato la dovuta decisione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, con cui
è accertato che la misura notificatale non rappresenta un aiuto, o
è accertato che la misura è compatibile con il mercato interno, o
viene avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE («Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale»).
La Commissione non avrebbe inviato alla denunciante, ai sensi dell’articolo [24], paragrafo 2, terzo comma del regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, una copia della sua decisione.
La Commissione avrebbe omesso di agire, anche a seguito di richiesta rivoltale in tal senso, in data 22 giugno 2021, in conformità all’articolo 265 TFUE.
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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).