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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Hansa Metallwerke e a./Commissione

(Causa T-375/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansa Metallwerke AG (Stoccarda, Germania), Hansa Nederland BV (Nijkerk, Paesi Bassi), Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda), Hansa Belgium Sprl (Asse, Belgio), Hansa Austria GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentante: avv. H.-J. Hellmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della convenuta 23 giugno 2010, notificata alle ricorrenti il 30 giugno 2010, in un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39092 - attrezzature per sale da bagno), nella parte che riguarda le ricorrenti;

in subordine, ridurre l'ammenda delle ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 - attrezzature per sale da bagno. Nella decisione impugnata sono state inflitte alle ricorrenti e ad altre imprese ammende per violazione dell'art. 101 TFUE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. La Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano partecipato ad un accordo continuato o ad una pratica concordata continuata nel settore delle attrezzature per sale da bagno in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.

Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti affermano che le ammende inflitte superano illegittimamente il massimo importo consentito ai sensi dell'art. 23, n. 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1/2003 1, in quanto la convenuta nella sua decisione è partita da un erroneo fatturato mondiale della Hansa Metallwerke AG.

Il secondo motivo di ricorso riguarda una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. A giudizio delle ricorrenti la convenuta ha commesso gravi errori di procedura nel corso del procedimento amministrativo e in tal modo le avrebbe svantaggiate rispetto alle altre parti del procedimento. Nella decisione impugnata non sarebbe stata mantenuta la promessa fatta dalla convenuta nel corso del procedimento di tener conto di detta circostanza.

In terzo luogo le ricorrenti affermano che la convenuta ha violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 a causa di un erroneo calcolo dell'ammenda in relazione alla comunicazione sulla cooperazione2. Esse lamentano la mancata concessione di uno sconto dell'ammenda inflitta nonostante la loro cooperazione.

Con il loro quarto motivo le ricorrenti asseriscono che l'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende 3 a fatti conclusisi molto tempo prima della loro pubblicazione contrasterebbe con il principio di irretroattività.

Viene inoltre affermato che la prassi della convenuta in materia di ammende non è legittimata dall'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti lamentano al riguardo che la decisione impugnata viola i principi di non discriminazione e di proporzionalità. L'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 così come concretizzato nella prassi della ricorrente sulla scorta dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende violerebbe poi il principio della legalità delle pene ai sensi dell'art. 7 CEDU e dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le ricorrenti lamentano infine l'erronea applicazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende a causa di numerosi errori nell'applicazione degli stessi e nell'esercizio del potere discrezionale conferito a danno delle ricorrenti. Affermano in particolare che la produzione e la valutazione delle prove relativamente ai singoli elementi dei fatti nei loro confronti siano viziate da errori.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

3 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).