Language of document : ECLI:EU:F:2010:11

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

24 febbraio 2010


Causa F‑89/08


P

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Parlamento europeo — Licenziamento — Perdita di fiducia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la ricorrente chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione del Parlamento, del 15 aprile 2008, di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo, in secondo luogo, la propria reintegrazione con effetto retroattivo, in terzo luogo, il versamento del proprio stipendio a decorrere dal 15 luglio 2008, in quarto luogo, il versamento di un risarcimento per i presunti danni morali e di carriera da lei subiti a seguito della decisione di licenziamento e, in quinto luogo, la condanna del Parlamento alle spese.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti temporanei — Agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti — Agente temporaneo assegnato presso un gruppo politico del Parlamento

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

2.      Funzionari — Agenti temporanei — Agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti — Agente temporaneo assegnato presso un gruppo politico del Parlamento

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

3.      Funzionari — Agenti temporanei — Decisione di licenziamento — Obbligo di motivazione — Portata

[Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

4.      Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Sviamento di potere — Nozione

5.      Funzionari — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Portata — Limiti [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

6.      Funzionari — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione rivolta all’amministrazione — Irricevibilità

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto arrecante pregiudizio a quest’ultima, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi normativa riguardante il procedimento di cui trattasi. In forza di tale principio, l’interessato dev’essere stato messo in grado, previamente all’adozione della decisione che lo riguarda, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze sulla base dei quali tale decisione è stata adottata.

Tuttavia, il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa non può utilmente essere fatto valere nel caso di una decisione che pone termine al comando di un funzionario presso un gruppo politico del Parlamento. Infatti, alla luce della natura specifica delle funzioni svolte presso un gruppo politico e della necessità di mantenere, in un siffatto ambiente politico, rapporti di reciproca fiducia fra tale gruppo e i funzionari comandati presso quest’ultimo, l’obbligo di sentire l’interessato previamente all’adozione della decisione che pone termine a tali funzioni non è imposto in un caso del genere.

Tale eccezione si applica tutte le volte in cui si tratta della necessità di mantenere in essere «rapporti di fiducia», vale a dire per tutti gli agenti temporanei assunti ai sensi dell’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti — la fiducia reciproca essendo infatti un elemento essenziale dei contratti degli agenti temporanei di cui a tale disposizione — qualora sia posto termine al loro contratto a seguito del venir meno del rapporto di fiducia. Pertanto, l’adozione di una decisione che pone termine, per la venuta meno del rapporto di fiducia, ad un contratto concluso sulla base dell’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti non presuppone che l’interessato sia stato previamente sentito.

(v. punti 29-33)

Riferimento:

Corte: 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/Commissione (Racc. pag. 733, punto 9); 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 27); 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. I‑8147, punto 99); 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑8237, punto 99); 29 aprile 2004, causa C‑111/02 P, Parlamento/Reynolds (Racc. pag. I‑5475, punti 50‑60), e 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, Commissione/De Bry (Racc. pag. I‑10915, punto 37)

Tribunale di primo grado: 28 gennaio 1992, causa T‑45/90, Speybrouck/Parlamento (Racc. pag. II‑33, punto 94); 17 ottobre 2006, causa T‑406/04, Bonnet/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑213 e II‑A‑2‑1097, punto 79)

2.      Ai sensi delle disposizioni dell’art. 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 3 maggio 2004, relativa alla devoluzione dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione, quale modificata dalla decisione del detto ufficio di presidenza del 26 ottobre 2004, per quanto riguarda i membri non iscritti, è il segretario generale del Parlamento che esercita le funzioni di autorità che ha il potere di concludere i contratti per gli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti, che sono assunti per svolgere funzioni presso i detti membri. Di conseguenza, è il segretario generale che è competente ad adottare una decisione di licenziamento di un agente temporaneo che svolga le sue funzioni presso membri non iscritti. Tuttavia, i gruppi politici dispongono di un potere discrezionale per scegliere i collaboratori che intendono assumere per svolgere funzioni temporanee presso di loro, nonché per porre termine al loro contratto.

Per quanto riguarda i membri non iscritti — che sono parlamentari che non sono stati in grado di formare un gruppo politico —, un agente amministrativo, il «coordinatore dei membri non iscritti», ha la funzione di mantenere il collegamento in seno ai membri non iscritti, come pure tra i membri non iscritti e gli altri gruppi politici o i servizi amministrativi del Parlamento. Tale coordinatore gestisce anche le risorse comuni messe a disposizione dei membri non iscritti e deve provvedere, pertanto, all’applicazione del Regime applicabile agli altri agenti per quanto riguarda gli agenti temporanei assegnati presso i detti membri.

Gli agenti temporanei di cui trattasi svolgono principalmente le loro funzioni presso un solo parlamentare, che è il loro responsabile amministrativo diretto. Quest’ultimo, in particolare, firma i loro ordini di missione. Di conseguenza, se, in pratica, per garantire giorno per giorno il funzionamento amministrativo del «gruppo» dei membri non iscritti, un agente temporaneo esegue necessariamente compiti che riguardano membri non iscritti diversi dal suo solo responsabile amministrativo diretto, quest’ultimo resta la persona nei cui confronti deve esistere un rapporto di fiducia. Quindi, qualora venga meno il rapporto di fiducia tra il responsabile amministrativo diretto di un agente e tale agente, il coordinatore dei membri non iscritti trasmette al segretario generale del Parlamento una domanda di licenziamento e, sulla base di tale domanda, il segretario generale del Parlamento adotta una decisione di licenziamento. In quanto essa si fonda su una perdita di fiducia del responsabile amministrativo diretto dell’agente, tale decisione non può essere annullata solo perché la perdita di fiducia riguarda esclusivamente uno dei membri non iscritti.

(v. punti 39‑43, 45 e 46)

Riferimento:

Corte: Parlamento/Reynolds, cit., punto 50

3.      Nessuna ragione imperativa permette di escludere gli agenti temporanei da una tutela contro i licenziamenti ingiustificati, in particolare qualora gli stessi siano vincolati da un contratto a tempo indeterminato o qualora, essendo vincolati da un contratto a tempo determinato, essi siano licenziati prima della scadenza di quest’ultimo. Orbene, per garantire una tutela sufficiente in tal senso, è importante, da un lato, consentire agli interessati di verificare se i loro legittimi interessi siano stati rispettati o violati nonché di valutare l’opportunità di rivolgersi al giudice e, dall’altro, permettere a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato, il che significa ammettere l’esistenza di un obbligo di motivazione a carico dell’autorità competente.

Qualora una decisione di licenziamento intervenga a seguito di una perdita di fiducia, l’interessato non dispone di garanzie procedurali, come il diritto di essere sentito nel corso del procedimento amministrativo. Di conseguenza, l’obbligo di motivazione e il suo rispetto da parte dell’amministrazione costituiscono l’unica garanzia che gli consenta, quanto meno dopo l’adozione della decisione che gli arreca pregiudizio, di avvalersi utilmente dei rimedi giuridici a sua disposizione per contestare la legittimità della detta decisione.

Tuttavia, il venir meno del rapporto di fiducia, vale a dire di un rapporto di natura personale, non si basa necessariamente su elementi obiettivi, per cui la semplice constatazione della venuta meno di un rapporto di fiducia può bastare a giustificare l’adozione di una decisione di licenziamento. Pertanto, se una decisione di licenziamento si basa solo su tale constatazione, l’esigenza di precisazione quanto alla presentazione, nella motivazione della decisione, delle circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale venir meno del rapporto di fiducia non può che essere limitata.

Nondimeno, per quanto riguarda in particolare gli agenti temporanei assegnati presso membri non iscritti del Parlamento, la motivazione di una decisione di licenziamento basata su una perdita di fiducia deve necessariamente fornire precisazioni sufficienti quanto alla persona con la quale il rapporto di fiducia è venuto meno. Infatti, l’agente di cui trattasi potrà così accertarsi che la decisione riguarda il suo responsabile amministrativo diretto, vale a dire il membro non iscritto con il quale deve esistere un rapporto di fiducia.

Non spetta ad un agente temporaneo, in presenza di una decisione insufficientemente motivata, informarsi direttamente sulla motivazione di tale decisione. Pertanto, qualora una decisione sia insufficientemente motivata, l’amministrazione non può far valere la circostanza che la motivazione di tale decisione era accessibile nel fascicolo personale dell’agente di cui trattasi per poter ottenere dal giudice il rigetto, in sede giurisdizionale, del motivo relativo a tale motivazione insufficiente. Tuttavia, qualora risulti dalla formulazione stessa del reclamo presentato dall’agente ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto che quest’ultimo è venuto a conoscenza della motivazione di una decisione consultando il suo fascicolo personale, sarebbe eccessivo annullare tale decisione solo per il fatto, certo censurabile, che l’istituzione non l’ha esposta esplicitamente nel rigetto di tale reclamo.

(v. punti 69-74, 77 e 81-83)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 dicembre 2005, causa T‑237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1731, punto 95), e 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841)

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑123 e II‑A‑1‑459, punti 73 e 74)

4.      Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato.

(v. punto 87)

Riferimento:

Corte: 21 giugno 1958, causa 8/57, Groupement des hauts fourneaux e aciéries belges/Alta Autorità (Racc. pag. 215, in particolare pag. 248); 10 marzo 2005, causa C‑342/03, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑1975, punto 64), e 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑7285, punto 69)

5.      La nozione di dovere di sollecitudine dell’amministrazione rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra la pubblica autorità e i dipendenti del servizio pubblico. Tale equilibrio implica in particolare che, quando statuisce a proposito della situazione di un funzionario, l’autorità prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel fare ciò, essa tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Tuttavia, la fiducia reciproca è un elemento essenziale dei contratti degli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti. Di conseguenza, salvo il caso di circostanze eccezionali, gli eventuali limiti all’azione dell’amministrazione derivanti dal dovere di sollecitudine non possono impedire, ove venga meno il rapporto di fiducia, l’adozione di una decisione di licenziamento fondata su tale motivo.

(v. punti 112 e 113)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 22), e 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)

Tribunale di primo grado: Speybrouck/Parlamento, cit., punto 94, e Bonnet/Corte di giustizia, cit., punto 47

6.      Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione. Infatti, da una parte, esso è manifestamente incompetente a rivolgere ingiunzioni alle dette istituzioni e, dall’altra, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione interessata è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.

(v. punto 120)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2002, cause riunite T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑453, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)