Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 febbraio 2021 – Finanzamt R / W-GmbH

(Causa C-98/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt R

Resistente: W-GmbH

Questioni pregiudiziali

Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE 1 , debba essere interpretato nel senso che a una holding di gestione che eroga operazioni a valle imponibili a società controllate spetti il diritto a detrazione anche in relazione a prestazioni acquisite da terzi e conferite alle controllate in cambio di una partecipazione all’utile generale, benché le prestazioni a monte acquistate non presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni proprie della holding medesima, bensì con le attività (perlopiù) esenti delle controllate, dette prestazioni a monte non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili (sotto forma di prestazioni rese alle controllate) e non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della holding.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se costituisca un abuso del diritto ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea il fatto che una holding di gestione «intervenga» nella catena di approvvigionamento di prestazioni di società controllate in modo tale da acquistare essa stessa prestazioni per le quali, in caso di acquisto diretto, non spetterebbe alle controllate alcun diritto a detrazione, per poi conferirle alle controllate in cambio di una partecipazione agli utili delle stesse e infine, appellandosi alla propria posizione di holding di gestione, beneficiare dell’intera detrazione dell’imposta assolta a monte sulle prestazioni acquistate, oppure se tale intervento possa essere giustificato da motivi estranei al diritto tributario, benché la totale detrazione dell’imposta versata a monte risulti di per sé contraria al sistema e comporti un vantaggio concorrenziale per le strutture holding rispetto a imprese con un solo livello.

____________

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).