Ricorso proposto il 13 maggio 2008 - Rodd & Gunn Australia / UAMI - (Raffigurazione di un cane)
(Causa T-187/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rodd & Gunn Australia Limited (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister e N. Jenkins, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 marzo 2008 nel procedimento R 1245/2007-4;
ordinare la restitutio in integrum relativamente al marchio comunitario n. 339 218; e
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 - marchio comunitario n. 339 218.
Decisione del Dipartimento Marchi e registro: rifiuto della domanda volta alla restitutio in integrum.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell'appello.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 47 del regolamento n. 40/94
1 in quanto il rinnovo è consentito non solo al titolare del marchio o al suo rappresentante incaricato; la commissione di ricorso ha commesso errori di diritto e di valutazione dei fatti ritenendo che la ricorrente ed i suoi rappresentanti autorizzati non avessero prestato la diligenza dovuta in tali circostanze; la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse mancato di diligenza nell'incaricare la Computer Patent Annuities Limited, un'agenzia di rinnovo dei marchi, per il rinnovo dei propri marchi.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag 1).