Language of document : ECLI:EU:T:2009:309





Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 7 settembre 2009 –

LPN / Commissione

(causa T‑186/08)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Archiviazione di una denuncia – Mancato avvio di un procedimento di inadempimento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 –Irricevibilità manifesta – Non luogo a provvedere»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili (Artt. 226 CE, 228 CE e 230 CE) (v. punti 49‑51)

2.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire (v. punti 58‑59)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Artt. 226 CE e 288, secondo comma, CE) (v. punti 65‑66)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, come menzionata nella sua lettera del 3 aprile 2008, inviata alla ricorrente, recante il riferimento ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, con la quale la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di archiviare la denuncia della ricorrente in merito all’asserita incompatibilità del progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor (Portogallo) con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) (denuncia n. 2003/4523 – progetto della diga del «Baixo Sabor»), e, dall’altra, di un’asserita decisione implicita della Commissione che negherebbe alla ricorrente l’accesso a taluni documenti, nonché una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui concerne l’annullamento di un’asserita decisione implicita di diniego d’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2)

Il ricorso è manifestamente irricevibile quanto al resto.

3)

La Liga para Protecção da Natureza (LPN) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

4)

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.