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Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 - Travel Service / UAMI - Eurowings Luftverkehr (smartWings)

(Causa T-72/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Travel Service a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: S. Hejdová)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eurowings Luftverkehrs AG (Dortmund, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Riformare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 1515/2006-2 come segue:

annullare in toto la decisione della divisione di opposizione relativa al procedimento di opposizione 29 settembre 2006, n. B 782 351;

condannare l'opponente alle spese sostenute dalla ricorrente per i procedimenti d'opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario figurativo "smartWings" per prodotti e servizi delle classi 16, 21, 37, 39, 41 e 43 - Domanda n. 3 650 595

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Eurowings Luftverkehrs AG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale e internazionale denominativo "EuroWings" per prodotti e servizi delle classi 16 e 41, il marchio nazionale e internazionale denominativo "EUROWINGS" per prodotti e servizi delle classi 39 e 42 e il marchio nazionale denominativo "WINGSGLASS" per prodotti e servizi delle classi 16, 39, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94 e dei requisiti procedurali fondamentali di cui agli artt. 73 e 79 RMC.

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