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Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 - Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-73/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. B. Henning)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della convenuta 26 novembre 2007, concernente il recupero dell'importo di EUR 23 228,07, nell'ambito del "Daphne Grant Agreement JLS/DAP/2004-1/080/YC";

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel maggio del 2005 la convenuta e la Commissione hanno sottoscritto un accordo concernente il patrocinio di un progetto relativo al programma DAPHNE II 1. Con nota di addebito 26 novembre 2007, la convenuta ha chiesto al ricorrente la restituzione di una parte dell'importo versato nell'ambito di tale accordo. Con il presente ricorso il ricorrente impugna tale decisione.

A sostegno del ricorso, il ricorrente afferma innanzitutto che la decisione impugnata ha violato l'obbligo di motivazione. In secondo luogo, sussisterebbe una violazione del principio dell'equo processo, in quanto al ricorrente non sarebbe stato accordato un termine adeguato per presentare le proprie osservazioni e per produrre ulteriori documenti. Il ricorrente lamenta infine che la decisione impugnata si basa su una valutazione errata dei fatti.

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1 - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 803/2004/CE, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) (GU L 143, pag. 1).