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Ricorso proposto il 26 agosto 2008 - vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste / Commissione

(Causa T-353/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: R. Bechtold, U. Soltész e C. von Köckritz, Rechtsanwälte.)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della Commissione 19 febbraio 2008 - COMP/M.4726 - Thomson Corporation/Reuters Group, ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 febbraio 2008 - caso COMP/M.4726 - Thomson Corporation/Reuters Group, con cui la Commissione ha dichiarato la fusione tra i fornitori di servizi di informazione Thomson Corporation e Reuters Group compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CE) sul controllo delle concentrazioni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione e di diritto, nonché da rilevanti errori di procedura. A tal proposito, la ricorrente deduce dieci motivi di ricorso.

In primo luogo, sarebbe stato erroneamente delimitato il mercato dei real-time datafeeds, di modo che la decisione sarebbe contraddittoria e in contrasto con la prassi decisionale della Commissione.

In secondo luogo, la posizione di mercato delle parti interessate e gli effetti della fusione sui mercati dei real-time datafeeds sarebbe stata erroneamente valutata, in quanto la pressione concorrenziale esercitata dalla Thomson in sede di valutazione degli effetti orizzontali della fusione sarebbe stata erroneamente considerata e sarebbero stati ignorati gli effetti verticali della fusione.

In terzo luogo, sul mercato delle market data platforms, in sede di valutazione degli effetti orizzontali della fusione sarebbe stata trascurata la pressione concorrenziale esercitata dalla Thomson insieme alla Wombat, unico concorrente potenzialmente competitivo.

In quarto luogo, non sarebbe stato esaminato il rafforzamento, riconducibile alla fusione, degli stimoli per la Reuters ad escludere i terzi dai contribution data.

In quinto luogo, sul mercato delle news, sarebbero stati erroneamente valutati la posizione di mercato delle parti interessate e gli effetti della fusione, rendendo possibile, senza una comprensibile ragione, la nascita di un monopolio sul mercato upstream.

In sesto luogo, sul mercato per desktop products in research & asset management, e in particolare sui mercati nazionali per wealth management desktop products, non sarebbero state avviate sufficienti ricerche sugli effetti della fusione sulla concorrenza.

In settimo luogo, non sarebbero stati esaminati gli effetti generali negativi della fusione su ambiti esterni al mercato, sebbene la Commissione abbia ammesso che i mercati rilevanti erano sovrapposti.

In ottavo luogo, sarebbero state considerate sufficienti affermazioni che non riguardano tutti i mercati sui quali la fusione condurrebbe ad ostacolare un'efficace concorrenza.

In nono luogo, le affermazioni riportate nel rapporto stilato sarebbero altresì inidonee a garantire un'efficace concorrenza.

In decimo luogo, sarebbe stato violato, con errori di procedura, il diritto della ricorrente ad essere sentita.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24, pag. 1).