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Ricorso proposto il 25 agosto 2008 - Pannon Hőerőmű Zrt. / Commissione

(Causa T-352/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pécs, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti M. Kohlrusz, P. Simon e G.Ormai)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale, annullare la decisione della Commissione 4 giugno 2008, relativa gli aiuti di Stato concessi dall'Ungheria nell'ambito degli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine (C 41/2005. [ex NN 49/2005]) (in prosieguo: la "decisione impugnata");

in subordine, esentare la ricorrente dall'obbligo di recupero degli aiuti, imposto nei confronti dell'Ungheria dalla decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società per azioni (di diritto ungherese) i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico; la sua principale attività è costituita dalla produzione di energia elettrica. Prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea alcuni produttori di energia elettrica, in qualità di venditori, e la MVM Trade Villamosenergia-kereskedelmi Zrt. (in prosieguo: la "MVM"), in qualità di acquirente, hanno stipulato accordi di acquisto di elettricità a lungo termine (Power Purchase Agreements; in prosieguo: i "PPA"). In forza di tali accordi la MVM ha l'obbligo di acquistare una quantità minima di energia elettrica dai produttori operanti nell'ambito dei PPA. A norma della decisione impugnata, tale obbligo di acquisto costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, che deve essere restituito dai beneficiari.

A sostegno della sua domanda presentata in via principale, diretta all'annullamento della decisione impugnata, la ricorrente ricorrente deduce essenzialmente la violazione di forme sostanziali, l'erronea applicazione delle regole di diritto nonché l'esistenza di un obbligo di servizio di interesse economico generale.

Riguardo alla violazione di forme sostanziali la ricorrente addebita in primo luogo alla Commissione di non aver esaminato ciascuno degli PPA ma di avere invece tratto tale conclusione in modo generale, con riferimento a tutti gli accordi in questione. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto della lunga vigenza dei PPA ma che essa ha esaminato il periodo decorrente dal 1° maggio 2004, ossia quello compreso tra l'adesione dell'Ungheria all'Unione europea e l'adozione della decisione impugnata. In terzo luogo, la Commissione si è limitata a esaminare come avrebbe agito un operatore economico al posto della MVM e non ha invece analizzato quale comportamento avrebbe manifestato quello stesso operatore economico al posto di un produttore di energia elettrica. In quarto luogo, essa deduce che la Commissione ha erroneamente qualificato come "garanzie" il meccanismo di determinazione dei prezzi adottato nell'ambito dei PPA. In ultimo e quinto luogo, sostiene che, per quanto riguarda l'esistenza di una distorsione della concorrenza, la Commissione ha soltanto formulato affermazioni di carattere generale senza verificare le reali circostanze.

La ricorrente, per l'ipotesi in cui il motivo giuridico fondato sull'esistenza di una violazione di forme sostanziali dovesse risultare fondato, invoca l'erronea applicazione delle regole di diritto. A giudizio della ricorrente, nel caso dei PPA da essa conclusi, non ricorrono i requisiti per poterli qualificare come aiuti di Stato. In primo luogo, la Commissione sarebbe incorsa in errore nell'applicare il criterio dell'investitore privato dal momento che la situazione della MVM non può essere comparata a quella dell'investitore privato tipico. In secondo luogo, non potrebbe nemmeno affermarsi il carattere selettivo della misura in quanto la stipulazione dei PPA risponderebbe a un preciso obbligo giuridico. In terzo luogo, il vantaggio non proverrebbe da fondi pubblici, dal momento che la MVM è una società commerciale che opera in condizioni di economia di mercato. In quarto luogo, secondo la ricorrente, non si è verificata alcuna distorsione della concorrenza, in quanto i PPA non avrebbero alcun dimostrabile effetto sulla concorrenza.

Per l'ipotesi in cui il Tribunale di primo grado dovesse considerare, comunque, che ricorrono i requisiti dell'aiuto di Stato, la ricorrente afferma che il servizio da essa fornito ha carattere di servizio di interesse economico generale, e per questo motivo i PPA stipulati dalla ricorrente non costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

A sostegno dell'istanza formulata in subordine dalla ricorrente nel suo atto di ricorso, diretta a che essa venga esentata dall'obbligo di recupero, la ricorrente invoca i principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché i diritti della difesa.

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