Language of document : ECLI:EU:T:2009:15





Ordinanza del Presidente del Tribunale 23 gennaio 2009 – Pannon Hőerőmű / Commissione

(causa T‑352/08 R)

«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dall’Ungheria a favore di taluni produttori di energia elettrica mediante accordi di acquisto di energia elettrica – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Ponderazione degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10‑13)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 27‑28, 30, 33)

3.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Deposito di una memoria integrativa per sanare determinate carenze – Incompatibilità con procedimento sommario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 104, nn. 2 e 3, e 109) (v. punti 31‑32)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario (Artt. 242 CE e 288 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 40, 54)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Decisione in materia di aiuti di Stato (Artt. 88, n. 2, CE, 242 CE e 243 CE) (v. punti 58‑59)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C (2008) 2223 def., relativa all’aiuto di Stato accordato dalla Repubblica d’Ungheria mediante accordi di acquisto di energia elettrica

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.