Language of document : ECLI:EU:C:2005:113

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 24 febbraio 2005 (1)



Causa C-77/04



Gruppo d'interesse economico (GIE) Réunion européenne e a.

contro

Zurich España







1.       Il presente procedimento riguarda azioni esperite da un contraente di un’assicurazione contro i propri assicuratori per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi della polizza per la sua responsabilità civile nei confronti di una parte lesa. Gli assicuratori cercano di chiamare in causa come terzo un altro assicuratore che avrebbe assicurato la parte lesa contro il medesimo rischio.

2.       Il problema principale è quello di sapere se, ai fini dell’applicazione della Convenzione di Bruxelles  (2) , tale fattispecie sia disciplinata dalle norme sulla competenza in materia di assicurazioni oppure da una norma distinta concernente la chiamata di un terzo nel processo.

3.       Qualora si consideri che si applica quest’ultima disposizione, si solleva ulteriormente il problema dei presupposti per la sua applicazione.

Convenzione di Bruxelles

4.       La Convenzione di Bruxelles disciplina la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il titolo II regola la competenza giurisdizionale in relazione agli Stati contraenti. L’art. 2 stabilisce la norma generale secondo la quale sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato contraente nel quale ha domicilio il convenuto. A tale norma vengono stabilite deroghe le quali attribuiscono la competenza relativa a determinate azioni ad altri giudici.

5.       Tra tali deroghe, l’art. 6, n. 2, si riferisce alla chiamata di un terzo nel processo. Ai sensi di tale disposizione, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato anche «qualora si tratti di un’azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest’ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo».

6.       La sezione 3 del titolo II riguarda la competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni. Essa prevede quanto segue:

«Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5.

Articolo 8

L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

1)
davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure

2)
in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell’assicurazione, oppure

3)
se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore delegato della coassicurazione.

Articolo 9

Inoltre l’assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l’assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell’articolo 10, terzo comma, l’azione dell’assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono esser derogate solo con una convenzione:

1)
posteriore al sorgere della controversia, o

2)
che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3)
che, conclusa tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni, o

4)
conclusa da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente, o

5)
che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all’articolo 12 bis».

7.       L’art. 12 bis elenca i rischi connessi essenzialmente al trasporto commerciale di merci su navi marittime e aeronavi.

8.       La sezione 8 prevede norme riguardanti cause connesse proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti. L’art. 22 prevede, per quel che rileva, quanto segue:

«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

(…)

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

Fatti e procedimento

9.       La Soptrans è una compagnia che ha sede in Boulou, Francia, ed è la proprietaria di un parcheggio nel quale custodisce le automobili nuove destinate alla vendita e al trasporto in Europa. A tale scopo, essa è assicurata presso il GIE (gruppo d’interesse economico) Réunion européenne, AXA, Winterthur, Le Continent e Assurances Mutuelles de France, tutte compagnie con sede in Francia, per danni causati a tali veicoli.

10.     Il 13 agosto 1990 una grandinata danneggiava un certo numero di veicoli custoditi nel parcheggio, appartenenti alla General Motors España (in prosieguo: la «GME»), il cui assicuratore, la Zurich España, ha sede in Spagna. L’azione proposta dalla GME in Spagna portava ad un accordo tra la GME e la Soptrans in base al quale la Soptrans doveva versare ESP 120 milioni di risarcimento alla GME.

11.     La Soptrans chiamava allora i propri assicuratori dinanzi al Tribunal de grande instance de Perpignan, affinché quest’ultimo disponesse di risarcirla in base alla responsabilità civile incorsa. Tali assicuratori a loro volta chiamavano in causa la Zurich España in base all’art. L 121-4 del codice francese di assicurazione, relativo alla copertura del medesimo rischio da parte di polizze distinte. La Zurich España rivendicava la competenza dei giudici di Barcellona, luogo della sua sede sociale.

12.     Con sentenza 5 febbraio 2001 resa sull’impugnazione di una decisione del tribunale di Perpignan, la Cour d’appel de Montpellier dichiarava che la Zurich España non poteva essere chiamata in causa dinanzi ai giudici francesi.

13.     Gli assicuratori della Soptrans (in prosieguo: «i ricorrenti») hanno proposto impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation, la quale ha sospeso il procedimento e ha presentato le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se una chiamata in garanzia o di un terzo nel processo, proposta tra assicuratori, nell’ambito delle assicurazioni, fondata non su un contratto di riassicurazione, ma sull’allegazione di un cumulo di assicurazione o di una situazione di coassicurazione, sia assoggettata alle disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 modificata dalla convenzione di adesione del 1978.

2)
Se, per determinare la giurisdizione competente in caso di chiamata in garanzia o di un terzo nel processo, proposta tra assicuratori, sia applicabile l’art. 6, n. 2, e in caso affermativo, se tale applicazione sia subordinata all’esigenza di un nesso di connessione tra le diverse domande ai sensi dell’art. 22 della Convenzione o, almeno, alla prova dell’esistenza di un nesso sufficiente tra tali domande, che escluda la violazione delle norme sul foro competente».

14.     I ricorrenti, la Zurich España, la Commissione e i governi francese e italiano hanno presentato osservazioni scritte. Tutti quanti hanno partecipato alla trattazione orale tranne il governo italiano.

Sulla prima questione

15.     Le parti non concordano sul se la sezione 3 del titolo II della Convenzione si applichi alla chiamata del terzo nei procedimenti tra assicuratori fondata su un cumulo di assicurazione o una situazione di coassicurazione. I ricorrenti, la Commissione e l’Italia sostengono che la sezione 3 non si applica, mentre la Zurich España e la Francia ne sostengono l’applicazione.

16.     Ritengo che, nonostante l’ampia formulazione dell’art. 7, le norme di tale sezione non siano destinate ad applicarsi alle cause tra assicuratori.

17.     Tale opinione è corroborata da tutte le disposizioni materiali della detta sezione, e in particolare dagli artt. 8, 10 e 12, i quali prevedono espressamente le azioni proposte da un contraente dell’assicurazione, da un assicurato o da una persona lesa, e dall’art. 11, che si riferisce alle azioni proposte contro un contraente dell’assicurazione, un assicurato o un beneficiario.

18.     Tale tesi è rafforzata dalla giurisprudenza della Corte nel senso che tale sezione, alla stregua di altre norme speciali della Convenzione, mira a tutelare il contraente debole, nel presente caso, «l’assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole»  (3) o «il contraente ritenuto economicamente più debole e giuridicamente meno esperto»  (4) . Non riesco a immaginare circostanze nelle quali un assicuratore professionista potrebbe sostenere di essere in una simile posizione di debolezza nei confronti di un altro assicuratore al fine di invocare la tutela di tale sezione.

19.     Per quanto riguarda la causa principale nel presente procedimento, la Soptrans ha pertanto scelto il foro competente in piena conformità con la sezione 3.

20.     Da questo punto di vista si può osservare che, nel contesto di azioni che rientrano nell’ambito di tale sezione, gli artt. 8, n. 3, e 10 consentono che un assicuratore, a cui si possa chiedere la contribuzione al risarcimento delle perdite o dei danni, sia chiamato dinanzi a un tribunale diverso da quello del suo domicilio.

21.     Certo, nessuna di tali disposizioni si riferisce a circostanze quali quelle della fattispecie. L’art. 8, n. 3, riguarda i coassicuratori e, nonostante la formulazione della questione proposta dal giudice nazionale, sembra chiaro che la relazione tra i ricorrenti e la Zurich España non è di coassicurazione ai sensi della detta disposizione  (5) . L’art 10 concerne le azioni proposte da una persona lesa.

22.     È evidente, comunque, che la chiamata in causa del terzo convenuto in azioni proposte da una persona diversa da un assicuratore non è contraria al sistema della sezione.

23.     In definitiva, quand’anche si considerasse che la sezione 3 si applica alla chiamata di un terzo nel processo tra i ricorrenti e la Zurich España, presa a sé – e ho spiegato sopra che non credo essa si applichi alle cause tra assicuratori – solo l’art. 11, che limita il diritto di un assicuratore di scegliere il foro da adire, potrebbe imporre di adire i giudici del domicilio della Zurich España.

24.     In ogni caso, in primo luogo, l’art. 11 menziona solo i convenuti che sono contraenti dell’assicurazione o beneficiari; in secondo luogo, il foro è stato scelto dalla Soptrans e non dai ricorrenti; e, in terzo luogo, l’art. 11 riconferma semplicemente la norma generale del domicilio del convenuto espressa all’art. 2  (6) , la quale è sottoposta, per quel che concerne le chiamate di un terzo nel processo, all’art. 6, n. 2. Tale disposizione costituisce l’oggetto della seconda questione.

25.     La prima questione va di conseguenza risolta nel senso che le chiamate di un terzo nel processo tra assicuratori, fondate sull’allegazione di un cumulo di assicurazione, non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di assicurazioni di cui alla sezione 3 del titolo II della Convenzione di Bruxelles.

La seconda questione

26.     Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se, per determinare la giurisdizione competente in caso di chiamata di un terzo nel procedimento tra assicuratori, si applichi l’art. 6, n. 2, della Convenzione e, in caso affermativo, se tale applicazione sia subordinata all’esigenza di un nesso di connessione tra le diverse domande ai sensi dell’art. 22 o alla prova dell’esistenza di un nesso di connessione sufficiente tra tali domande, che escluda la violazione delle norme sul foro competente.

27.     In subordine, la Zurich España sostiene, qualora la sezione 3 non sia ritenuta applicabile, che i presupposti di cui all’art. 6, n. 2, non sarebbero soddisfatti nella presente causa e pertanto la detta disposizione non sarebbe applicabile. I ricorrenti, la Commissione e l’Italia, per contro, ribadiscono l’applicabilità dell’art. 6, n. 2.

28.     I vari argomenti comprendono tre aspetti.

29.     In primo luogo, per quanto riguarda la condizione che l’azione principale non deve essere stata proposta solamente per distogliere il terzo chiamato nel processo dal giudice naturale del medesimo, la Zurich España ha affermato all’udienza che i ricorrenti hanno proposto l’azione per distoglierla dalla competenza dei giudici spagnoli, inducendo la Soptrans ad agire in modo tale da evitare di citarli dinanzi a tali giudici.

30.     Comunque, trattasi di una questione fattuale che devono risolvere i giudici nazionali. Qualora dovesse accertarsi che la scelta del foro abbia avuto il solo scopo di distogliere la Zurich España dal suo giudice naturale, l’art. 6, n. 2, in base alla sua formulazione, chiaramente non sarebbe applicabile.

31.     In secondo luogo, è controverso se l’applicazione dell’art. 6, n. 2, sia subordinata all’esistenza di un nesso di connessione tra la causa principale e la chiamata in causa del terzo, che sia sufficiente a soddisfare i criteri di cui all’art. 22 o ad escludere la violazione delle norme sul foro competente.

32.     Sotto il primo profilo, concordo con la tesi secondo la quale, quando un convenuto viene chiamato in causa come terzo, sussiste un intrinseco nesso di connessione tra tale chiamata in causa e il procedimento principale. Come sostenuto dalla Commissione, il nesso di connessione consiste nell’interesse del convenuto principale a ottenere che la terza parte versi una garanzia o un altro risarcimento a fronte delle conseguenze della domanda principale.

33.     Ad ogni modo, pare evidente l’esistenza di un’intrinseca relazione tra, da un lato, un’azione proposta contro un assicuratore per il risarcimento dei danni derivanti da un evento coperto da assicurazione e, dall’altro, un procedimento nel quale l’assicuratore cerca di coinvolgere un altro assicuratore che si afferma abbia assicurato il medesimo evento.

34.     Alla luce di quanto sopra, non ritengo sia necessario pretendere anche l’esistenza di altri nessi di connessione più stretti ai sensi dell’art. 22 o di altra disposizione. Pertanto, non serve prendere in considerazione le affermazioni relative alla natura precisa di tale nesso di connessione.

35.     Sotto il secondo profilo, la presenza o l’assenza della volontà di distogliere una parte dal suo giudice naturale è indipendente dal nesso di connessione tra la causa principale e la chiamata di un terzo in un processo, e a mio avviso non vi è motivo di collegare i due criteri.

36.     La Zurich España, tuttavia, riporta la dichiarazione della Cour d’appel de Montpellier secondo la quale non sussiste alcun rischio che il procedimento principale e la chiamata in causa di terzo possano comportare soluzioni tra loro incompatibili.

37.     Comunque, come ho già detto, sono del parere che procedimenti quali quelli di cui trattasi siano intrinsecamente connessi e che i requisiti dell’art. 22 – che comportano il rischio di soluzioni tra loro incompatibili – non siano pertinenti. Ad ogni modo, occorre notare che l’art. 22 semplicemente consente che giudici diversi dal primo adito sospendano la causa o declinino la propria competenza, ma non lo impone.

38.     In terzo luogo, molte parti del procedimento prendono in considerazione l’ipotesi che le norme nazionali processuali in materia di ammissibilità possano escludere le chiamate in causa del terzo dall’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 2.

39.     I ricorrenti, la Commissione e l’Italia si riferiscono al riguardo alla sentenza della Corte nella causa Hagen secondo la quale «[i]n materia di istanza di chiamata in garanzia, l’art. 6, n. 2, si limita ad individuare il giudice competente e non riguarda affatto le condizioni di ammissibilità propriamente dette» e «per quanto attiene alle norme processuali occorre fare riferimento alle norme nazionali di ciascun giudice nazionale»  (7) .

40.     I ricorrenti osservano che l’art. 325 del codice di procedura civile francese dispone che la chiamata in intervento è ammissibile solo se è sufficientemente connessa alla domanda delle parti della causa principale.

41.     È evidente che le norme processuali nazionali possono limitare la possibilità di chiamare in causa una terza parte dinanzi al giudice competente a trattare l’azione principale.

42.     Dalla giurisprudenza Hagen  (8) , consegue, comunque, che un giudice nazionale non può fare riferimento alle norme nazionali sull’ammissibilità qualora ciò comporti una limitazione dell’attuazione delle norme di competenza previste dalla Convenzione.

43.     Pertanto l’art. 6, n. 2, si applica per determinare la giurisdizione competente in caso di chiamate di un terzo in un processo tra assicuratori, secondo la definizione di tali procedimenti fornita dalle norme processuali nazionali. Dato l’intrinseco nesso di connessione tra tali procedimenti e l’azione principale, la sua applicazione è subordinata soltanto all’assenza della prova che l’azione principale è stata proposta solo per distogliere il convenuto della chiamata in causa del terzo dal suo giudice naturale.

Conclusione

44.     Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe risolvere le questioni presentate dalla Cour de cassation come segue:

«1)
La chiamata di un terzo in un procedimento tra assicuratori, fondata sull’allegazione di un cumulo di assicurazione, non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di assicurazioni di cui alla sezione 3 del titolo II della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificata.

2)
L’art. 6, n. 2, si applica per determinare la giurisdizione competente in caso di chiamate di un terzo in un procedimento tra assicuratori, secondo la definizione di tali procedimenti fornita dalle norme processuali nazionali. Tale applicazione è subordinata solamente all’assenza della prova che l’azione principale è stata proposta solo per distogliere il convenuto della chiamata in causa del terzo dal suo giudice naturale. Le norme nazionali sull’ammissibilità si applicano solo qualora esse non compromettano l’effetto utile della Convenzione».


1
Lingua originale: l'inglese.


2
Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La versione consolidata della Convenzione nella versione modificata dalle successive quattro convenzioni di adesione è pubblicata nella GU 1998, C 27, pag. 1. Dal 1° marzo 2002 (successivo ai fatti della presente controversia), la Convenzione è stata sostituita, tranne che per la Danimarca e taluni territori d'oltremare di altri Stati membri, dal regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3
Sentenza 14 luglio 1983, causa 201/82, Gerling e a. (Racc. pag. 2503, punto 17).


4
Sentenza 13 luglio 2000, causa C‑412/98, Group Josi (Racc. pag. I‑5925, punto 65).


5
V. relazione Schlosser sulla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71), punto 149.


6
V. conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa Group Josi, cit. in nota 4, paragrafo 30.


7
Sentenza 15 maggio 1990, causa C‑365/88 (Racc. pag. I‑1845, punti 18 e 19).


8
Punto 20.