Language of document : ECLI:EU:T:2006:197

Causa T-323/03

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LA BARONNIE — Marchio nazionale denominativo anteriore BARONIA — Prova dell’uso del marchio anteriore — Prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Ricevibilità — Portata dell’esame eseguito dalle commissioni di ricorso — Artt. 62 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 62, n. 1, e 74, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 62, n. 1, e 74, nn. 1 e 2)

1.      Dalla continuità funzionale tra i diversi organi dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deriva che, nel contesto del riesame a cui le commissioni di ricorso sono obbligate con riferimento alle decisioni pronunciate in primo grado dai servizi dell’UAMI, le dette commissioni sono tenute a fondare la loro decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli interessati abbiano prodotto o durante il procedimento dinanzi all’organo che ha deciso in primo grado, o nella procedura di ricorso.

Pertanto, le commissioni di ricorso, con la sola eccezione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, possono accogliere il ricorso sulla base di fatti nuovi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso oppure sulla base di nuove prove prodotte da quest’ultima. Il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo sulla legittimità della decisione impugnata bensì, in virtù dell’effetto devolutivo della procedura di ricorso, comporta una nuova valutazione della controversia nel suo insieme, operata dalle commissioni di ricorso, le quali devono riesaminare per intero il ricorso iniziale e tener conto delle prove prodotte in tempo utile.

Per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra i diversi organi dell’UAMI non consegue l’irricevibilità, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, della domanda di una parte che intenda produrre, dinanzi alla commissione di ricorso, elementi di fatto e di diritto che non siano già stati dedotti dinanzi all’organo che ha deciso in primo grado.

(v. punti 58-60)

2.      La norma enunciata all’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, secondo la quale l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) procede d’ufficio all’esame dei fatti, prevede due limitazioni. Da un lato, nell’ambito dei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita ai fatti relativi ai motivi addotti e alle richieste presentate dalle parti. Dall’altro, l’art. 74, n. 2, attribuisce all’UAMI la facoltà di non tener conto delle prove che le parti non hanno presentato «in tempo utile».

Orbene, dalla continuità funzionale che caratterizza il rapporto tra gli organi dell’UAMI risulta che il concetto di «tempo utile» dev’essere interpretato, nel contesto di un procedimento di ricorso dinanzi a una commissione di ricorso, come riferito al termine applicabile alla proposizione del ricorso nonché ai termini assegnati nel corso del procedimento in questione. Atteso che siffatto concetto si applica nell’ambito di ciascuno dei procedimenti in corso dinanzi all’UAMI, il decorso dei termini assegnati dall’organo che decide in primo grado, al fine di produrre elementi di prova, è pertanto ininfluente quanto al problema se detti elementi siano stati prodotti «in tempo utile» dinanzi alla commissione di ricorso, la quale è pertanto obbligata a prendere in considerazione gli elementi di prova che le sono stati presentati, indipendentemente dal fatto che siano o meno stati prodotti dinanzi alla divisione di opposizione.

(v. punti 61-62)