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Ricorso proposto il 14 maggio 2024 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-346/24)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo omesso di adempiere i propri obblighi di riesaminare, aggiornare e riferire, entro il 22 marzo 2022, relativamente ai piani di gestione dei bacini idrografici, l’Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi derivanti degli articoli 13, paragrafo 7 e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1 (in prosieguo: la «direttiva quadro sulle acque» o la «direttiva»);

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per recepire la direttiva è scaduto il 22 marzo 2022.

La direttiva quadro sulle acque mira a garantire un buono stato di salute dei corpi idrici europei, come fiumi e laghi, in senso qualitativo e quantitativo. Essa mira a ridurre ed eliminare l’inquinamento oltre che ad assicurare che vi sia abbastanza acqua per sostenere allo stesso tempo i bisogni umani nonché la flora e la fauna selvatica.

A norma della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri devono riesaminare, aggiornare e riferire sui propri piani di gestione dei bacini idrografici ogni sei anni. La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. I primi piani di gestione dei bacini idrografici dovevano essere adottati entro il 22 dicembre 2009 e il loro primo riesame e primo aggiornamento entro il 22 dicembre 2015.

Gli Stati membri dovevano riesaminare e aggiornare i loro piani di gestione dei bacini idrografici per la seconda volta entro il 22 dicembre 2021, e inviare copie dei piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati (i cosiddetti «piani di gestione dei bacini idrografici di terza generazione») entro il 22 marzo 2022.

Nonostante il termine del 22 marzo 2022 sia ampiamente scaduto, la Commissione non ha ancora ricevuto dall’Irlanda copie dei piani aggiornati di gestione dei bacini idrografici. Si tratta di una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva.

Inoltre, dalle risposte dell’Irlanda nella fase amministrativa è chiaro che l’Irlanda non ha ancora riesaminato e aggiornato tali piani. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’Irlanda abbia violato i propri obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7 della direttiva di riesaminare e aggiornare i propri piani di gestione dei bacini idrografici.

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1 GU 2000, L 327, pag. 1.