Language of document : ECLI:EU:T:2005:436

Causa T-48/02

Brouwerij Haacht NV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Intese — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Effettiva capacità dell’autore dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Ammende — Importo — Carattere adeguato — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice comunitario — Elementi d’informazione non contenuti nella decisione che infligge l’ammenda e non richiesti per la sua motivazione — Inclusione

(Artt. 229 CE, 230 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che infligge ammende — Indicazione degli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione — Indicazione sufficiente

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04 e 98/C 9/03)

3.      Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Determinazione dell’incidenza sul commercio fra Stati membri

(Art. 81, n. 1, CE)

4.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3)

5.      Concorrenza — Norme comunitarie — Infrazioni — Ammende — Determinazione — Criteri — Inasprimento generale delle ammende — Ammissibilità — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 17)

6.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Mancata imposizione o riduzione dell’ammenda come contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia facilitato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 17, artt. 11, nn. 1, 4 e 5, e 15; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)

7.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Comportamento delle imprese durante il procedimento amministrativo — Valutazione del grado della cooperazione fornita da ciascuna delle imprese partecipanti all’intesa — Rispetto del principio della parità di trattamento — Gradi di cooperazione non comparabili che giustificano un trattamento differenziato

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)

1.      In ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, il Tribunale è competente sotto un duplice profilo. Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell’art. 230 CE. In tale ambito, esso deve in particolare verificare l’osservanza dell’obbligo di motivazione ex art. 253 CE, la cui violazione rende la decisione annullabile. Per l’altro, nell’ambito della competenza giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, il Tribunale valuta l’adeguatezza dell’importo delle ammende. Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione la cui menzione nella decisione controversa non è, in quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo di motivazione previsto nell’art. 253 CE.

(v. punto 44)

2.      La portata dell’obbligo di motivazione relativo al calcolo di un’ammenda inflitta per violazione delle regole comunitarie della concorrenza dev’essere determinata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, ai sensi del quale «[p]er determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». Orbene, i requisiti della formalità sostanziale costituita dal detto obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Peraltro, gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, nonché la comunicazione sulla cooperazione nelle cause aventi ad oggetto le intese, contengono regole indicative sugli elementi di valutazione di cui la Commissione si avvale per misurare la gravità e la durata dell’infrazione.

Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione sono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione di cui essa ha tenuto conto nell’applicare i suoi orientamenti e, all’occorrenza, la sua comunicazione sulla cooperazione, elementi che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell’ammenda.

(v. punto 46)

3.      Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, si deve definire il mercato di cui trattasi per poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Di conseguenza, l’obbligo di operare una definizione del mercato rilevante in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE si impone alla Commissione solamente quando senza siffatta definizione non sia possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

(v. punto 58)

4.      Al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, n. 5, del Trattato CECA, si indica che una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda inflitta può essere applicata ad un’impresa per circostanze attenuanti particolari quale un ruolo «esclusivamente passivo e emulativo nella realizzazione dell’infrazione».

Per essere ammessa a godere del beneficio della circostanza attenuante risultante da un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo», l’impresa interessata deve aver tenuto un «profilo basso», caratterizzato dalla mancata partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi idonei a rivelare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, si possono annoverare, in particolare, il carattere molto più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, oppure ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.

Le caratteristiche specifiche del comportamento di un’impresa non possono determinare l’applicabilità di una circostanza aggravante o attenuante in capo ad un’altra impresa. La considerazione di tali circostanze è infatti connessa al comportamento individuale di un’impresa e deve dunque necessariamente basarsi sulle caratteristiche del comportamento ad essa proprio.

(v. punti 74-75, 79)

5.      La Commissione dispone, nell’ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.

Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza. Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.

(v. punto 81)

6.      Una riduzione dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.

A questo proposito, la collaborazione di un’impresa all’indagine non dà diritto a nessuna riduzione di ammenda quando tale collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17. Viceversa, nel caso in cui, nel rispondere a una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, un’impresa fornisca informazioni ben più dettagliate di quelle che la Commissione può pretendere in forza dello stesso articolo, l’impresa in parola può beneficiare di una riduzione dell’ammenda.

Quando la Commissione, in una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, oltre a questioni riguardanti esclusivamente fatti e domande di produzione di documenti preesistenti, chiede a un’impresa di descrivere l’oggetto e lo svolgimento di diverse riunioni alle quali essa avrebbe partecipato, nonché i risultati o le conclusioni di tali riunioni, laddove è chiaro che la Commissione sospetta che la finalità delle dette riunioni fosse quella di restringere la concorrenza, una siffatta domanda è tale da obbligare l’impresa destinataria a riconoscere la sua partecipazione a un’infrazione delle regole comunitarie della concorrenza, cosicché la detta impresa non è tenuta a rispondere. In una simile ipotesi, il fatto che un’impresa fornisca nondimeno informazioni su tali punti dev’essere considerato come una collaborazione spontanea dell’impresa che può giustificare una riduzione di ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

(v. punti 104, 106-107)

7.      Nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, nel corso del procedimento amministrativo avviato per l’intesa vietata, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che viene trasgredito quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Al riguardo è stabilito che una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione non analoghi, in particolare in quanto essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe.

(v. punti 108-109)