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Ricorso proposto il 31 maggio 2010 - Kitzinger / UAMI - Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

(Causa T-249/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kitzinger & Co. (GmbH & Co. KG) (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. S. Kitzinger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mitteldeutscher Rundfunk (ente di diritto pubblico) (Lipsia, Germania), Zweites Deutsches Fernsehen (ente di diritto pubblico) (Magonza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2010, procedimento R 1388/2008-4, in modo che la decisione della divisione di opposizione 28 luglio 2008, relativa all'opposizione n. B 1 133 612, sia annullata e l'opposizione respinta;

in subordine, annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2010, procedimento R 1388/2008-4;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore blu e grigio che contiene l'elemento denominativo "KICO" per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 39.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Mitteldeutscher Rundfunk (ente di diritto pubblico) e Zweites Deutsches Fernsehen (ente di diritto pubblico).

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo "KIKA" per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38 e 41 e il marchio figurativo tedesco di colore nero e bianco che contiene l'elemento denominativo "KIKA", per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).