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Ricorso proposto il 2 luglio 2012 - Health Food Manufacturer's Association e a. / Commissione

(Causa T-296/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : The Health Food Manufacturer's Association (East Molesey, Regno Unito); Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Regno Unito); Natures Aid Ltd (Kirkham, Regno Unito); Natuur- & gezonheidsProducten Nederland (Ermelo, Paesi Bassi); e New Care Supplements BV (Oisterwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti B. Kelly e G. Castle, Solicitors, e P. Bogaert, lawyer)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento (UE) della Commissione n. 432/2012 del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1);

annullare la decisione della Commissione del 16 maggio 2012 recante adozione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite e creazione di un elenco delle cosiddette indicazioni sulla salute in sospeso che non sono state né respinte né autorizzate dalla Commissione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti tre motivi, per i quali il regolamento impugnato dev'essere considerato illegittimo.

Primo motivo:

L'adozione di un elenco di indicazioni funzionali generiche sulla salute consentite e al contempo il mantenimento di talune indicazioni nel regime transitorio di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006 (in quanto la suddivisione del procedimento di valutazione e l'adozione di un elenco parziale di indicazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, costituiscono misure prive di ogni fondamento giuridico. Esse violano inoltre i principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di non discriminazione per diverse ragioni, tra le quali: la diversificazione dei procedimenti era ingiustificata; tale misura non è stata attuata in modo trasparente; essa ha avuto luogo in assenza di consultazione e senza fornire una motivazione adeguata; alcune indicazioni sono state poste "in sospeso" e continuano a beneficiare dei periodi transitori previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 (nonostante l'incertezza giuridica in ordine a tali periodi transitori).

Secondo motivo:

La mancata inclusione di numerose indicazioni sulla salute nell'elenco delle indicazioni consentite a causa dell'applicazione di criteri di valutazione inadeguati integra una violazione del regolamento (CE) n. 1924/2006, inoltre costituisce una violazione del principio di buona amministrazione, di certezza del diritto e del dovere di cooperazione con le autorità per la sicurezza alimentare nazionali, nonché dell'obbligo di fornire una motivazione adeguata.

Terzo motivo:

In caso di mancato accoglimento dei motivi sopra esposti, i ricorrenti affermano che lo stesso regolamento (CE) n. 1924/2006 è invalido in quanto comporta una violazione del diritto di essere sentiti e una violazione del principio di certezza del diritto. L'illegittimità del regolamento (CE) n. 1924/2006 è invocata nel presente ricorso ai sensi dell'articolo 277 TFUE e a fondamento dell'illegittimità del regolamento (UE) n. 432/2012.

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