Language of document : ECLI:EU:T:2014:675





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014 –
Germania / Commissione

(causa T‑295/12)

«Aiuti di Stato – Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti di macellazione – Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizoozia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Compensazione relativa all’obbligo di servizio pubblico – Incidenza sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza – Necessità dell’aiuto – Sussidiarietà – Obbligo di motivazione»

1.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto (Artt. 14 TFUE, 106, § 2, TFUE, 107 TFUE, 108 TFUE e 168 TFUE; comunicazione della Commissione 2001/C 17/04, punto 22) (v. punti 44‑46, 50‑53, 175, 176)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Presa in carico dei costi di mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizoozia – Costo inerente all’attività economica degli allevatori e dei macelli – Inclusione – Applicazione del principio «chi inquina paga» (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1069/2009) (v. punti 58‑61)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Elemento insufficiente per determinare l’annullamento della decisione – Requisito del vantaggio economico a favore del beneficiario dell’aiuto (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punti 67, 138, 173)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Presupposti – Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti – Fissazione in modo obiettivo e trasparente dei parametri per il calcolo della compensazione – Limitazione della compensazione al costo – Determinazione della compensazione, in mancanza di selezione dell’impresa mediante procedura di appalto pubblico, in base a un’analisi dei costi di un’impresa media del settore di cui trattasi (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punti 69, 70, 84, 87, 92‑97, 100, 111, 127, 130‑133, 185)

5.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punti 110, 116)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 134, 145, 163)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi concorrenziali che colpiscono imprese stabilite in una data regione di uno Stato membro – Inclusione (Art. 107, §§ 1 e 3, TFUE) (v. punto 144)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati – Lesione della concorrenza – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Criteri di valutazione – Portata dell’onere probatorio gravante sulla Commissione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 151, 152, 157, 160)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti concessi sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico – Autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento (Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sections 2.2‑2.10) (v. punto 169)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/485/UE della Commissione, del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (GU L 236, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.