Language of document : ECLI:EU:T:2014:888





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2014 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑297/12)

«Responsabilità extracontrattuale – Appalti pubblici di servizi – Divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente lesive della reputazione della ricorrente – Danno morale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 28‑33)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Onere della prova – Divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente lesive della reputazione della ricorrente – Informazioni che fanno riferimento all’esistenza di un’indagine avviata nei suoi confronti, ma non alle censure sollevate né alle norme di cui trattasi – Insussistenza di danno effettivo (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 46, 58, 64)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma di diritto che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Principi di buona amministrazione e di proporzionalità – Esclusione (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 76, 78)

4.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Divulgazione di informazioni non confidenziali nell’ambito di una procedura di gara d’appalto – Mancata violazione dell’obbligo di rispetto del segreto professionale – Esclusione (Artt. 287 CE e 288, comma 2, CE) (v. punti 80‑82, 93, 94)

Oggetto

Domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti in seguito alla divulgazione a terzi, da parte della Commissione, con lettera del 3 luglio 2007, di informazioni concernenti, da un lato, un’indagine amministrativa avviata dalla Commissione nei confronti della ricorrente e, dall’altro, la politica di quest’ultima in materia di assunzione del personale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.