Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2014 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑297/12)
«Responsabilità extracontrattuale – Appalti pubblici di servizi – Divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente lesive della reputazione della ricorrente – Danno morale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»
1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 28‑33)
2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Onere della prova – Divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente lesive della reputazione della ricorrente – Informazioni che fanno riferimento all’esistenza di un’indagine avviata nei suoi confronti, ma non alle censure sollevate né alle norme di cui trattasi – Insussistenza di danno effettivo (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 46, 58, 64)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma di diritto che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Principi di buona amministrazione e di proporzionalità – Esclusione (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 76, 78)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Divulgazione di informazioni non confidenziali nell’ambito di una procedura di gara d’appalto – Mancata violazione dell’obbligo di rispetto del segreto professionale – Esclusione (Artt. 287 CE e 288, comma 2, CE) (v. punti 80‑82, 93, 94)
Oggetto
| Domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti in seguito alla divulgazione a terzi, da parte della Commissione, con lettera del 3 luglio 2007, di informazioni concernenti, da un lato, un’indagine amministrativa avviata dalla Commissione nei confronti della ricorrente e, dall’altro, la politica di quest’ultima in materia di assunzione del personale. |
Dispositivo
2) | | La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |