Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 - Zhejiang Xinshiji Foods e
Hubei Xinshiji Foods/Consiglio
["Dumping - Importazioni di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd (Liuao Town, contea di Sanmen, Cina); e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (Dangyang City, Cina) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, A. MacGregor, solicitor, avv.ti N. Niejahr e Q. Azau)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.P. Hix e R. Szostak, agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, successivamente dall'avv. G. Berrisch)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), nella parte riguardante le ricorrenti.
Dispositivo
Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.
La Zhejiang Xinshiji Foods e la Hubei Xinshiji Foods sopporteranno la metà delle loro spese.
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Zhejiang Xinshiji Foods e dalla Hubei Xinshiji Foods.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 141 del 20.06.2009.