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Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 - Valigeria Roncato / UAMI - Roncato (CARLO RONCATO)

(Causa T-124/09) 1

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CARLO RONCATO - Marchi nazionali figurativi RV RONCATO e denominativo RONCATO non registrati - Marchi nazionali figurativi anteriori RV RONCATO e denominativo anteriore RONCATO - Insussistenza di rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori - Sussistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Valigeria Roncato SpA (Campodarsego) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Roncato Srl (Campodarsego) (rappresentanti: avv.ti M. Cartella e M. Fazzini)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 gennaio 2009 (procedimenti R 237/2008-1 e R 236/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valigeria Roncato SpA e la Roncato Srl

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Valigeria Roncato SpA è condannata alle spese.

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1 - GU C 129 del 6.6.2009.