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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 – Banco Santander, SA / OG

(Causa C-812/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA

Resistente: OG

Questioni pregiudiziali

1)    Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 1 assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)    Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).