Language of document : ECLI:EU:T:2012:127





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2012 — Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑236/09)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici — Rigetto di offerte — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Periodo di validità delle offerte — Oggetto — Possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di chiedere agli offerenti una proroga di validità — Obbligo per gli offerenti di accettare la richiesta — Insussistenza — Obbligo di annullare il procedimento in caso di rifiuto — Insussistenza [Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 130, § 2, c)] (v. punti 37‑40)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Aggiudicazione degli appalti — Esclusione degli offerenti in situazione di grave inadempimento dei loro obblighi nell’ambito di un altro appalto — Presupposto — Offerenti che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa a titolo dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento finanziario [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93, § 1, f), 94 e 96, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 134 ter] (v. punti 50‑51)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Diritto di partecipare alle gare d’appalto per le imprese con sede in paesi non firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici o che si avvalgono di subappaltatori con sede in tali paesi — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 106 e 107) (v. punto 55)

4.                     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione, nell’ambito di un appalto pubblico, di non scegliere un’offerta — Valutazione a seconda delle circostanze del singolo caso (Art. 253, CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 76‑80)

5.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Decisione che necessita di una valutazione tecnica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti (v. punti 88, 111)

6.                     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Semplice allegazione non accompagnata da precisazioni di fatto o di diritto — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 114‑115)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 27 marzo 2009, che respingono le offerte presentate dalla ricorrente, rispettivamente, per il lotto n. 1, intitolato «Consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra muros)», e per il lotto n. 2, intitolato «Progetti di sviluppo non in loco (extra muros)», nell’ambito della gara d’appalto RTD‑R4‑2007‑001, relativa a prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici per la Commissione (GU 2007, S 238), nonché delle decisioni di attribuire tali lotti ad altri offerenti e, dall’altro lato, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.