Language of document : ECLI:EU:F:2014:91

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

14 maggio 2014

Causa F‑11/13

Nicola Delcroix

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Funzionario – SEAE – Capo della delegazione in un paese terzo – Trasferimento presso la sede del SEAE – Cessazione anticipata delle funzioni di capo delegazione»

Oggetto: Ricorso, proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, secondo cui il sig. Delcroix chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione di trasferirlo presso la sede del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a Bruxelles (Belgio) e di porre quindi anticipatamente fine alla sua assegnazione in qualità di capo delegazione dell’Unione europea nella Repubblica del Gibuti. Con il medesimo ricorso il sig. Delcroix chiede la condanna del SEAE al pagamento della differenza tra il suo precedente trattamento economico e quello che egli percepisce a decorrere dal rientro in sede.

Decisione:      La decisione, notificata con lettera dell’8 marzo 2012, di trasferire il sig. Delcroix presso la sede del Servizio europeo per l’azione esterna e di porre quindi anticipatamente fine alla sua assegnazione in qualità di capo delegazione dell’Unione europea nella Repubblica del Gibuti è annullata. Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Delcroix.

Massime

1.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione ad un posto di capo di una delegazione dell’Unione – Riassegnazione di un funzionario presso la sede nell’interesse del servizio – Autorità competente

(Art. 221 TFUE; decisione del Consiglio 2010/427, art. 5)

2.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

1.      Risulta dall’articolo 221 TFUE e dall’articolo 5 della decisione 2010/427, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), che le delegazioni garantiscono la rappresentanza diplomatica dell’Unione in conformità alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sono poste sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in modo che la decisione di richiamare in sede un capo delegazione non può, di per sé, spettare al direttore esecutivo del servizio europeo per l’azione esterna e direttore delle risorse umane.

(v. punto 25)

2.      I diritti della difesa costituiscono un principio fondamentale del diritto dell’Unione, dal quale deriva che l’interessato deve essere posto in grado, prima dell’emanazione della decisione per esso lesiva, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla sostanza e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze in base ai quali tale decisione è stata adottata. Perché una violazione del diritto ad essere sentito possa sfociare nell’annullamento della decisione impugnata è inoltre necessario esaminare se, in assenza di siffatta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito differente. In tali circostanze, ammettere che l’autorità competente avrebbe adottato una decisione identica anche dopo aver sentito l’interessato equivarrebbe soltanto a privare di sostanza il diritto fondamentale ad essere sentiti, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il contenuto stesso di tale diritto implica che l’interessato abbia la possibilità di influire sul processo decisionale di cui trattasi.

(v. punti 35, 42 e 44)

Riferimento:

Corte: 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, punto 27; 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, C‑288/96, punto 99; 9 novembre 2006, Commissione/De Bry, C‑344/05 P, punto 37

Tribunale dell’Unione europea: 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, punto 115

Tribunale della funzione pubblica: 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F‑129/12, punto 38