Language of document : ECLI:EU:T:2011:672





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 16 novembre 2011 – ASPLA / Commissione

(causa T‑76/06)

«Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali in plastica – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE – Scambi di informazioni individualizzate – Fissazione dei prezzi e delle quote di vendita per zona geografica – Ripartizione della clientela – Presentazione concertata di offerte nell’ambito di gare di appalto – Infrazione unica e continuata – Estensione dei comportamenti sanzionati – Delimitazione del mercato dei prodotti e del mercato geografico – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Circostanze aggravanti e attenuanti – Tetto del 10% del fatturato»

1.                     Concorrenza – Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Necessità di una presenza su tutti i territori coperti dall’intesa – Insussistenza (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 22‑23, 30, 32, 66, 109)

2.                     Concorrenza – Intese – Partecipazione a riunioni tra imprese con oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 24)

3.                     Concorrenza – Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Limiti (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 80‑84)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese di cui trattasi in diverse categorie – Classificazione per ordine di grandezza – Margine di discrezionalità della Commissione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 92‑93)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Considerazione della realtà economica all’epoca della commissione dell’infrazione – Utilizzo da parte della Commissione di uno stesso anno di riferimento per tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 111‑112)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o emulativo dell’impresa – Criteri di valutazione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 124‑126)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Insussistenza di un vantaggio – Esclusione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punto 128)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Differenze tra imprese risultanti dall’applicazione dell’importo massimo – Ammissibilità (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 143‑144)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali), riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda diretta alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Plasticos Españoles, SA (ASPLA) è condannata alle spese.