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Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 - Groupe Gascogne / Commissione

(Causa T-72/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francia) [Rappresentante: avv. C. Lazarus]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

in via principale, annullare gli artt. 1, lett. k), 2, lett. i) e 4, punto 12, della decisione nella parte in cui sono rivolti al Groupe Gascogne e gli hanno inflitto una sanzione pecuniaria e riformare l'art. 2, lett. 1), della decisione nella parte in cui infligge alla Sachsa, in violazione degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 e 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, una sanzione pecuniaria di importo superiore al 10% del fatturato;

in via subordinata, annullare l'art. 2, lett. i), della decisione e ridurre l'importo dell'ammenda inflitta congiuntamente ed in solido alla Sachsa ed al Groupe Gascogne

condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 - Borse industriali) con cui la Commissione ha deciso che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE partecipando ad accordi o pratiche concordate nel settore delle borse industriali che si sono estesi ai territori del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Germania, della Francia e della Spagna. Nella parte della decisione relativa al ricorrente la Commissione l'ha considerato responsabile dell'infrazione, congiuntamente ed in solido con la Sachsa Verpackung GmbH, in ragione della sua qualità di società madre di quest'ultima. Il ricorrente chiede, in via subordinata, l'annullamento del solo art. 2, lett. i) che gli infligge un'ammenda e, in ulteriore subordine, la riforma del suddetto articolo nel senso di una riduzione dell'ammenda inflitta.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere tre motivi.

Attraverso il primo motivo, presentato in via principale, esso fa valere che la Commissione avrebbe violato il disposto dell'art. 81, n. 1, CE, attribuendogli a torto la responsabilità congiunta ed in solido delle pratiche della Sachsa e ritenendolo congiuntamente ed in solido responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta alla Sachsa.

Col secondo motivo, fatto valere in via subordinata, il ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto interpretando in maniera erronea la nozione di impresa ai sensi dell'art. 81 CE e, conseguentemente, infliggendogli un'ammenda calcolata in rapporto al fatturato consolidato del Groupe Gascogne, mentre, secondo il ricorrente, essa avrebbe dovuto basarsi sul fatturato sociale globale del Groupe Gascogne e della Sachsa, avendo omesso di esporre le ragioni per cui le altre controllate del Groupe Gascogne dovrebbero essere incluse nell'"impresa" responsabile delle pratiche valutate come anticoncorrenziali nella decisione impugnata.

Grazie al terzo motivo presentato in ulteriore subordine, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità infliggendo congiuntamente ed in solido alla Sachsa e col Groupe Gascogne, un'ammenda assertivamente eccessiva, in particolare omettendo di provvedere a che sussistesse un rapporto ragionevole tra la sanzione inflitta ed il fatturato effettivamente realizzato dal Groupe Gascogne nel settore delle borse di plastica.

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