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Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 - Beco/Commissione

(Causa T-81/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Beco Metallteile-Handels GmbH (Spaichingen, Germania) (rappresentante: avv. T. Pfeiffer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 13 dicembre 2011 [caso C (2011) 9112 def.], e

condannare la Commissione alle spese conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la sua domanda di rimborso di dazi antidumping, respinta dalla Commissione con decisione del 13 dicembre 2011, non è stata presentata tardivamente ed è pertanto ricevibile, contrariamente all'opinione dell'istituzione suddetta.

Al riguardo, la ricorrente afferma che la domanda è stata presentata entro il termine di sei mesi, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 2. In base a tale disposizione, la domanda di rimborso presupporrebbe che il richiedente abbia pagato i dazi fissati. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il termine di sei mesi previsto all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 non potrebbe decorrere già prima che la domanda di rimborso sia ricevibile.

Anche dalla comunicazione della Commissione del 29 maggio 2002, relativa alla restituzione dei dazi antidumping , risulterebbe che le domande di rimborso possono "essere presentate solo in merito a operazioni per le quali i dazi antidumping sono stati pagati integralmente" [punto 2.1, lettera b)]. La ricorrente rileva che tale comunicazione stabilisce anche espressamente che solo l'importatore "in grado di dimostrare di aver pagato, direttamente o indirettamente, dazi antidumping per un'importazione specifica" può chiedere il rimborso [punto 2.2, lettera a)].

La ricorrente fa valere altresì che la decisione del 13 dicembre 2011 pregiudica la tutela del legittimo affidamento esistente a suo favore sul fondamento della comunicazione della Commissione del 29 maggio 2002 e viola il principio di buona fede.

Inoltre, la ricorrente lamenta che la decisione del 13 dicembre 2011 viola il principio di certezza del diritto.

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1 - Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

2 - Comunicazione della Commissione del 29 maggio 2002, relativa alla restituzione dei dazi antidumping (2002 C 127/06) (GU C 127, pag. 10).