Language of document : ECLI:EU:F:2015:47

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

18 maggio 2015

Causa F‑11/14

Bruno Dupré

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Personale del SEAE – Agente temporaneo – Articolo 98 dello Statuto – Articolo 2, lettera e), del RAA – Contratto di assunzione – Inquadramento – Eccezione di illegittimità dell’avviso di posto vacante – Posto di grado AD 5 aperto al personale dei servizi diplomatici nazionali e ai funzionari di grado da AD 5 a AD 14 – Principio di corrispondenza tra il grado e il posto – Sentenza contumaciale»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Dupré chiede l’annullamento del suo contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), sottoscritto il 1° aprile 2013, nella parte in cui è stato inquadrato nel grado AD 5, e il risarcimento del danno che afferma di aver subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sostiene le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Inquadramento nel grado – Corrispondenza tra il grado e il posto – Assegnazione a un posto precedentemente occupato da un funzionario di grado superiore – Circostanza che non osta all’assunzione ad un grado inferiore – Nomina in qualità di agente temporaneo di un membro del personale del servizio diplomatico nazionale di uno Stato membro – Considerazione delle funzioni precedentemente esercitate in qualità di esperto nazionale distaccato – Esclusione

[Statuto dei funzionari, artt. 5, 32 e 98, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, e), 15, § 1, e 50 ter; decisione del Consiglio 2010/427]

2.      Funzionari – Assunzione – Inquadramento nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Corrispondenza tra il grado e il posto – Violazione solo nel caso dell’esercizio di funzioni nettamente inferiori a quelle del grado e del posto in questione

(Statuto dei funzionari, art. 7 e allegato I, punto A)

3.      Funzionari – Assunzione – Inquadramento nel grado – Nomina quale agente temporaneo di un membro del personale del servizio diplomatico nazionale di uno Stato membro – Inquadramento nel grado dell’avviso di posto vacante senza considerazione dell’anzianità – Differenza di trattamento rispetto ai funzionari titolari aventi il diritto di conservare il loro grado – Insussistenza di discriminazione

[Carta dei diritti fondamentali, art. 21, § 1; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, e), e 50 ter; decisione del Consiglio 2010/427, art. 6, § 7]

1.      La regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego implica un raffronto tra le funzioni esercitate dal funzionario o agente e il suo grado nella gerarchia, tenuto conto della loro natura, della loro rilevanza e della loro portata.

A tal proposito, la circostanza che un funzionario o agente sia assegnato a un posto precedentemente occupato da un funzionario di grado superiore non è tale da incidere sulla legittimità di una decisione di inquadramento che lo abbia inquadrato nel grado iniziale del gruppo di funzioni AD conformemente all’avviso di posto vacante per il quale ha presentato domanda.

Quanto all’inquadramento nel grado all’atto della nomina quale agente temporaneo da parte di un organo dell’Unione di un membro del personale del servizio diplomatico nazionale di uno Stato membro, le funzioni svolte in precedenza dall’interessato presso il medesimo organo in qualità di esperto nazionale distaccato non possono essere prese in considerazione ai fini di un raffronto con le funzioni corrispondenti al posto occupato quale agente temporaneo, posto che in qualità di esperto nazionale distaccato l’interessato non poteva avvalersi di alcun inquadramento nel grado in applicazione dello Statuto.

(v. punti 54, 57 e 58)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Michail/Commissione, F‑100/09, EU:F:2011:132, punto 65, e BV/Commissione, F‑133/11, EU:F:2013:199, punti 64‑67

2.      A partire dalla modifica dello Statuto intervenuta il 1° maggio 2004, fatti salvi i gradi AD 15 e AD 16, riservati agli impieghi di direttore e/o di direttore generale, lo Statuto non stabilisce una corrispondenza tra le funzioni svolte e un determinato grado, ma permette una dissociazione tra il grado e la funzione, con la conseguenza che i funzionari del gruppo di funzioni AD seguono una carriera lineare, che può progredire dal grado AD 5 al grado AD 14, mediante promozione.

Perciò, funzioni identiche o simili possono essere svolte da funzionari o agenti temporanei con gradi diversi, come risulta dall’allegato I, punto A, dello Statuto, che prevede, per la maggior parte delle funzioni ivi elencate, che possano essere esercitate da funzionari con gradi distinti. Pertanto, la regola della corrispondenza tra grado e posto è violata solo se le funzioni esercitate sono, nel loro insieme, nettamente inferiori a quelle corrispondenti al grado e all’impiego del funzionario o dell’agente interessato.

(v. punti 60, 62, e 77)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Bouillez e a./Consiglio, F‑53/08, EU:F:2010:37, punto 54, e Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, EU:F:2012:171, punto 138, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑88/13 P

3.      Si ha violazione del principio della parità di trattamento quando a due categorie di persone, le cui posizioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso o quando situazioni diverse sono trattate in modo identico.

Non rappresenta una violazione del principio della parità di trattamento il fatto che un avviso di posto vacante pubblicato da un organo dell’Unione preveda, per un verso, che qualora il posto sia coperto da un funzionario, questi conservi il proprio grado e, per altro verso, che qualora il posto sia coperto mediante il distaccamento di un membro del personale dei servizi diplomatici di uno Stato membro, l’inquadramento quale agente temporaneo avvenga nel grado AD 5, il che comporta l’impossibilità per quest’ultimo di far valere la sua anzianità, poiché i funzionari dell’Unione e i membri del personale dei servizi diplomatici nazionali degli Stati membri che sono distaccati presso un’istituzione o un organo dell’Unione non si trovano in una situazione identica né simile dal punto di vista del contesto nel quale la loro carriera è destinata ad evolvere, né del modo in cui la loro amministrazione d’origine valuta la loro anzianità.

Infatti, funzionari del gruppo di funzioni AD, in quanto tali, sono destinati a proseguire la loro carriera in seno alle istituzioni dell’Unione, svolgendo segnatamente funzioni di progettazione e di studio, dal grado AD 5 al grado AD 14.

Per contro, emerge dall’articolo 50 ter del Regime applicabile agli altri agenti che i membri del personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, benché assunti in veste di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regime in parola, sono destinati a proseguire successivamente la loro carriera nella loro amministrazione d’origine, dal momento che possono essere assunti da un’istituzione o da un’agenzia dell’Unione solo per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile un’unica volta per un secondo periodo massimo di quattro anni, con la possibilità eccezionale di un’ulteriore proroga del contratto per due anni, il che significa un distaccamento massimo complessivo pari a dieci anni, con una garanzia di reintegrazione immediata da parte degli Stati membri alla fine del periodo di servizio presso l’istituzione o l’agenzia dell’Unione.

(v. punti 69 e 73‑76)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 65, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Schönberger/Parlamento, F‑7/08, EU:F:2009:10, punto 45, e la giurisprudenza citata