Language of document : ECLI:EU:T:2017:129

Causa T193/16

NG

contro

Consiglio europeo

«Ricorso di annullamento – Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 – Comunicato stampa – Nozione di “accordo internazionale” – Individuazione dell’autore dell’atto – Portata dell’atto – Sessione del Consiglio europeo – Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea – Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo – Articolo 263, primo comma, TFUE – Incompetenza»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti del Consiglio europeo – Inclusione – Limiti

(Art. 15 TUE; art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione produttivi di effetti giuridici vincolanti – Dichiarazione, pubblicata in forma di comunicato stampa sul sito Internet del Consiglio, relativa ai risultati di una riunione tra i capi di Stato degli Stati membri e il Primo ministro turco – Esclusione

(Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1)

1.      Il Trattato di Lisbona ha eretto il Consiglio europeo a rango di istituzione dell’Unione. Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza dal giudice dell’Unione, gli atti adottati da tale istituzione che, a termini dell’articolo 15 TUE, non esercita funzioni legislative ed è composta dai capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché dal suo presidente e dal presidente della Commissione, non sono più sottratti al controllo di legittimità previsto ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Ciò premesso, gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti fisicamente nell’ambito di una delle istituzioni dell’Unione e che agiscono non in qualità di membri del Consiglio o di membri del Consiglio europeo, bensì nella loro qualità di capi di Stato o di governo degli Stati membri, non sono soggetti al sindacato di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione. A tal riguardo, emerge dall’articolo 263 TFUE che, in via generale, il giudice dell’Unione non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un’autorità nazionale, né di un atto adottato dai rappresentanti di autorità nazionali di più Stati membri che agiscono nell’ambito di un comitato previsto da un regolamento dell’Unione.

Tuttavia, il fatto che un atto venga qualificato, da un’istituzione chiamata in causa quale parte convenuta in un ricorso, come «decisione degli Stati membri» dell’Unione non è sufficiente per sottrare tale atto al sindacato di legittimità istituito dall’articolo 263 TFUE, nel caso di specie, degli atti del Consiglio europeo. Infatti, perché ciò accada, è inoltre necessario accertare che l’atto in parola, considerati il suo contenuto e il complesso delle circostanze in cui è stato adottato, in realtà, non costituisca una decisione del Consiglio europeo.

(v. punti 44‑46)

2.      Non può essere considerato come atto che può costituire oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la dichiarazione pubblicata il 18 marzo 2016 sul sito Internet del Consiglio, nella forma di un comunicato stampa, contenente un resoconto dei risultati di una riunione tra i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione e il Primo ministro turco volta ad approfondire le relazioni Turchia-UE nonché ad affrontare la crisi migratoria. Un atto del genere non può essere considerato un atto adottato dal Consiglio europeo, né d’altronde da un’altra istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione, o come prova dell’esistenza di un simile atto e che corrisponderebbe ad un accordo che sarebbe stato concluso il 18 marzo 2016 tra il Consiglio europeo e la Repubblica di Turchia.

Infatti, nella misura in cui, ai fini dell’articolo 21, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia, l’atto impugnato è stato prodotto mediante la deduzione di un comunicato stampa, occorre valutare il contesto in cui è stata realizzata la dichiarazione UE-Turchia, come diffusa per mezzo del suddetto comunicato stampa, nonché il contenuto di tale dichiarazione per stabilire se essa possa costituire o rivelare l’esistenza di un atto imputabile al Consiglio europeo e soggetto quindi al controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE. A tal riguardo, i documenti relativi alla riunione UE-Turchia trasmessi ufficialmente agli Stati membri dell’Unione e alla Repubblica di Turchia dimostrano che, nonostante i termini malauguratamente ambigui della dichiarazione UE-Turchia come diffusa per mezzo del suddetto comunicato stampa, è nella loro qualità di capi di Stato o di governo di tali Stati membri che i rappresentanti dei suddetti Stati membri hanno incontrato il Primo ministro turco all’interno dei locali condivisi dal Consiglio europeo e dal Consiglio. A questo proposito, il fatto che anche il presidente del Consiglio europeo e quello della Commissione, non formalmente invitati, siano stati presenti durante il suddetto incontro non può permettere di considerare che, a causa della presenza di tutti i suddetti membri del Consiglio europeo, la riunione di cui trattasi si sia svolta tra il Consiglio europeo e il Primo ministro turco.

Peraltro, anche supponendo che un accordo internazionale possa essere stato concluso informalmente nel corso della riunione controversa, tale accordo sarebbe intervenuto tra i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione e il Primo ministro turco. Orbene, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale stipulato dagli Stati membri.

(v. punti 49, 67, 68, 72‑74)