Language of document : ECLI:EU:C:2023:955

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

5 dicembre 2023 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑595/23 [Cuprea] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Napoli (Italia), con ordinanza dell’8 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2023, nel procedimento penale a carico di

EDS,

in presenza di:

Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, N. Jääskinen, e l’avvocato generale, A. Collins,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:

–        dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24);

–        dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27);

–        del considerando 46 e degli articoli da 24 a 26, nonché dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU 2018, L 312, pag. 56).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di una persona fisica, EDS, per vari reati.

3        La Corte d’appello di Napoli (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il combinato disposto degli articoli seguenti:

–        articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584];

–        articoli 22, paragrafo 1, e 25 della decisione quadro [2008/909];

–        articoli 24, 25, 26 e 55, paragrafo 1, del regolamento [2018/1862];

–        considerando 46 del regolamento [2018/1862],

debba essere interpretato nel senso che:

1)      quando lo Stato di esecuzione ha rifiutato la consegna della persona, richiesta dallo Stato di emissione con mandato di arresto europeo rilasciato per l’esecuzione di sentenza penale di condanna, e ha riconosciuto la sentenza e disposto l’esecuzione della pena nel proprio territorio secondo il proprio diritto interno, e l’esecuzione è iniziata, lo Stato di emissione è obbligato a cancellare la segnalazione inserita nel [Sistema di informazione Schengen (SIS)] ed a revocare il mandato di arresto europeo;

2)      fino a che lo Stato di emissione non abbia proceduto alla revoca ed alla cancellazione, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ha il potere di richiedere al SIRENE dello Stato di emissione di cancellare la segnalazione dal SIS, e tale SIRENE è obbligato a provvedere».

4        Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga trattato con il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

5        Il 9 ottobre 2023, la Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che non vi era luogo per l’accoglimento di detta domanda, non essendo soddisfatti i presupposti relativi all’urgenza previsti dall’articolo 107 del regolamento di procedura.

6        A norma dell’articolo 109, paragrafo 6, del regolamento di procedura, quando il rinvio non è trattato con procedimento d’urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e alle disposizioni applicabili di detto regolamento.

7        Con domanda separata, depositata presso la cancelleria della Corte il 18 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

8        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando la natura di una causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

9        Considerate le ragioni sulle quali il giudice del rinvio fonda la propria domanda di procedimento accelerato nella presente causa, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il mero interesse dei singoli, certo legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, punto 29).

10      Allo stesso modo, il giudice del rinvio, pur avendo evocato le eventuali conseguenze psicologiche negative, per il figlio di EDS, del protrarsi del procedimento, non ha dimostrato in termini giuridicamente sufficienti che la natura della causa esiga un suo rapido trattamento. Infatti, in assenza di elementi di prova sostanziali attestanti in maniera convincente che un trattamento della causa con procedimento accelerato permetterebbe di evitare simili conseguenze, l’incertezza giuridica che si ripercuota su dei figli non è, di per sé sola, sufficiente a giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 2016, S., C‑283/16, EU:C:2016:482, punto 11).

11      Alla luce di quanto sopra esposto, la natura della presente causa pregiudiziale non esige un suo rapido trattamento. Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio, intesa a che la presente causa venga sottoposta a procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento, non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda della Corte d’appello di Napoli (Italia), intesa a che la causa C595/23 venga sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, è respinta.

Lussemburgo, 5 dicembre 2023

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.


i      Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.