Language of document : ECLI:EU:T:2011:681

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

18 novembre 2011 (*)

«Procedimento sommario – Programma di ricerca e di sviluppo tecnologico – Decisione che pone fine alla partecipazione ad un progetto – Nota di debito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Mancanza di urgenza»

Nella causa T‑116/11 R,

Association médicale européenne (EMA), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti A. Franchi, L. Picciano e N. di Castelnuovo,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dalla sig.ra S. Delaude e dal sig. N. Bambara, successivamente dalle sig.re Delaude e F. Moro, in qualità di agenti, assistite dall’avv. D. Gullo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 5 novembre 2010 di risoluzione dei contratti stipulati per due progetti di ricerca e della nota di debito datata 13 dicembre 2010 con la quale si informa la ricorrente della constatazione di crediti nell’ambito dell’esecuzione di tali contratti,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La ricorrente, Association médicale européenne (EMA), è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga con sede in Bruxelles (Belgio).

2        Con lettera in data 5 novembre 2010 la Commissione europea ha dichiarato cessata la partecipazione della ricorrente ai progetti COCOON e DICOEMS, in conformità dell’art. II‑16 delle condizioni generali applicabili (in prosieguo: la «decisione di risoluzione dei contratti»). Con la nota di debito del 13 dicembre 2010 (in prosieguo: la «nota di debito») la Commissione ha informato la ricorrente della constatazione di crediti nell’ambito dell’esecuzione dei contratti conclusi per detti progetti e l’ha invitata a procedere al rimborso degli importi che le erano stati versati a titolo di contributo comunitario per la realizzazione di tali progetti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, a far dichiarare che essa ha correttamente adempiuto agli obblighi che le incombevano a norma dei contratti conclusi per i progetti DICOEMS e COCOON, che la decisione di risoluzione dei contratti è illegittima e, di conseguenza, è illegittima la nota di debito e che occorre ordinare il rimborso delle somme che le sono dovute.

4        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2011 la ricorrente ha proposto una domanda nella quale si chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione di risoluzione dei contratti e della nota di debito;

–        condannare la Commissione alle spese.

5        Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2010, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

6        Dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, ove reputi che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

7        L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73). Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

8        Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

9        Alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori e che non occorra sentire preliminarmente le spiegazioni orali delle parti.

10      Nelle circostanze della fattispecie, occorre esaminare anzitutto se, come sostiene la ricorrente, il requisito dell’urgenza sia soddisfatto nel contempo nella parte della domanda di provvedimenti urgenti vertente sulla decisione di risoluzione del contratto e nella parte della domanda riguardante la nota di debito, senza che il giudice del procedimento sommario debba, in questa fase, pronunciarsi sulla questione se la nota di debito possa essere considerata un atto che arreca pregiudizio.

11      In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I‑5109, punto 18; ordinanze del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 95, e 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punto 82). Non è tuttavia sufficiente affermare che l’esecuzione dell’atto di cui è chiesta la sospensione è imminente, ma incombe a tale parte provare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione, Racc. pag. II‑2803, punto 85). Pur se l’imminenza del danno non deve essere dimostrata con certezza assoluta, la sua realizzazione, soprattutto allorché dipende da diversi elementi, deve essere tuttavia prevedibile con un grado sufficiente di probabilità. La parte che richiede i provvedimenti provvisori resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67, e ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 83].

12      È del pari giurisprudenza costante che un danno di natura pecuniaria non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, in quanto, di norma, esso può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria [ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I‑2865, punto 113, e ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑1721, punto 94]. Tuttavia un provvedimento provvisorio è giustificato se risulti che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito (ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 84).

13      Ne consegue che, al fine di provare che essa rischia un danno grave e irreparabile, la ricorrente è tenuta a dimostrare al giudice del procedimento sommario che non esiste alcuna soluzione diversa dall’adozione, a titolo eccezionale, di provvedimenti provvisori (ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2010, causa T‑30/10 R, Reagens/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 33), fornendo gli elementi concreti che consentano di accertare le conseguenze precise che verosimilmente essa si troverebbe a subire in mancanza dei provvedimenti richiesti (v., in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2010, cause riunite T‑84/10 R e T‑223/10 R, Regione Puglia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 19).

14      È stato inoltre statuito che l’eventuale insolvenza di un’impresa non comporta necessariamente che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta. In effetti, nell’ambito dell’esame relativo alla vitalità economica di un’impresa, la valutazione della sua situazione concreta può essere effettuata prendendo in considerazione, in particolare, le caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata col suo azionariato, il che può indurre il giudice del procedimento sommario a ritenere che non sia soddisfatto il requisito dell’urgenza, nonostante il prevedibile stato di insolvenza dell’impresa [v. ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C‑12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. I‑467, punto 12; e 30 aprile 2010, causa C‑113/09 P(R), Ziegler/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45; ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/Commissione, Racc. pag. II‑3657, punto 54, e giurisprudenza citata].

15      Tale criterio si basa sull’idea che gli interessi oggettivi dell’impresa considerata non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone che la controllano. Il carattere grave e irreparabile del danno asserito va quindi valutato anche in relazione alla situazione economica delle persone che controllano l’impresa. Tale coincidenza degli interessi giustifica in particolare che l’interesse dell’impresa considerata a continuare ad esistere non sia valutato indipendentemente dall’interesse che i soggetti che la controllano nutrono per la sua sopravvivenza [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑364/99 P(R), DSR‑Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I‑8733, punto 50, e ordinanza del presidente del Tribunale 24 gennaio 2011, causa T‑370/10 R, Rubinetterie Teorema/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 38].

16      Nel caso di specie, è pacifico che la richiedente non è un’impresa esposta al libero gioco della concorrenza, ma un’associazione senza scopo di lucro. La giurisprudenza citata ai precedenti punti 14 e 15 non è quindi direttamente applicabile. Nondimeno l’idea che ispira detta giurisprudenza è pertinente anche per i rapporti esistenti tra un’associazione senza scopo di lucro e i suoi membri (ordinanze del presidente del Tribunale 19 febbraio 2008, causa T‑444/07, CPEM/Commissione, Racc. pag. II‑27, punto 42; 2 luglio 2009, causa T‑246/09 R, Insula/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 24, e 26 marzo 2010, causa T‑16/10 R, Alisei/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 41).

17      Orbene, quanto alla questione se gli interessi oggettivi, pecuniari o morali, della richiedente, che sono legati alla sua sopravvivenza fino alla chiusura del procedimento principale, presentino un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri, va necessariamente rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento che consenta di concludere che essa sia depositaria, in quanto associazione, di un interesse particolare degno di una tutela specifica, distinta da quella degli interessi dei suoi membri. In effetti, la ricorrente non ha comprovato l’esistenza di un siffatto interesse, ma si è limitata a dichiarare che «[non] può pretendersi che le attività intraprese da [essa] possano, a seguito del suo scioglimento, essere portate avanti da uno o più dei membri che ne fanno parte, o tramite la creazione di una nuova associazione», che «nel caso di specie, [è] portatrice di un interesse distinto da quello dei membri che la compongono» e che i «risultati [sono] stati raggiunti da [essa] in quanto persona giuridica distinta dai membri che di essa fanno parte».

18      Pertanto, non avendo la ricorrente provato l’insussistenza di una coincidenza oggettiva di interessi tra essa e i suoi membri, per quanto riguarda la sua sopravvivenza, la gravità del danno asserito dalla ricorrente dipende segnatamente dalla situazione dei suoi membri. Nondimeno, poiché la domanda di provvedimenti provvisori non contiene alcun elemento pertinente a questo proposito, non è possibile valutare se la ricorrente subirebbe un danno sufficientemente grave in caso di rigetto della sua domanda. Peraltro, limitandosi ad allegare i suoi ultimi tre bilanci e menzionare una procedura di ingiunzione avviata da uno dei suoi collaboratori, senza tuttavia esporre la sua situazione economica complessiva, la ricorrente non ha fornito un quadro completo di tale situazione e di quella dei suoi membri.

19      Va quindi constatato che la ricorrente non ha dimostrato il carattere grave e irreparabile del danno economico asserito.

20      In ogni caso, dalla citata ordinanza Alisei/Commissione, punto 45, risulta che qualsiasi danno che sia costituito dal fatto che un’associazione debba cessare la sua attività non può essere considerato economicamente grave ove detta associazione sia priva di qualunque scopo di lucro.

21      Per quanto attiene al danno morale asserito nella fattispecie, è sufficiente constatare che la ricorrente non può utilmente sostenere, per dimostrare l’esistenza di un danno grave ed irreparabile, che solo la sospensione dell’esecuzione della decisione di risoluzione dei contratti e della nota di debito consentirebbe di evitare che venga arrecato pregiudizio alla sua reputazione ovvero che essa venga privata della possibilità di gestire in futuro progetti che beneficiano di un finanziamento pubblico. Infatti, un annullamento pronunciato nell’ambito della causa principale consentirebbe una riparazione adeguata di un pregiudizio siffatto [v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I‑1857; ordinanze del presidente del Tribunale 11 aprile 1995, causa T‑82/95 R, Gómez de Enterria/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑297, punto 21, e 21 settembre 2001, causa T‑138/01 R, F/Corte dei conti, non pubblicata nella Raccolta, punto 49].

22      Quanto alle affermazioni della ricorrente relative all’esistenza di una denuncia depositata presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e di un procedimento giudiziario avviato in Italia contro un partner di uno dei progetti cui essa ha partecipato, esse sono prive di qualsiasi pertinenza non essendo dimostrato il nesso di causalità tra il danno asserito e tali procedimenti. Peraltro, anche ammesso che sussista detto nesso di causalità, è sufficiente rilevare che si tratta in questa fase di semplici supposizioni quanto all’esito di procedimenti futuri e incerti, che non possono dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno asserito.

23      Non essendo stata dimostrata dalla ricorrente la sussistenza dell’urgenza, la presente domanda di provvedimenti provvisori va respinta senza che occorra esaminare se ricorrano gli altri presupposti per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, in particolare quello dell’esistenza di un fumus boni iuris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 novembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.