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Impugnazione proposta il 6 luglio 2018 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO - J.M.-E.V. e hijos

(Causa C-449/18 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Altre parti nel procedimento: Lionel Andrés Messi Cuccittini e J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare alle spese la parte ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’EUIPO ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in quanto il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, per le seguenti ragioni:

–     Il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo esaminato la somiglianza concettuale dei segni, ma avendo poi preso in considerazione solamente la percezione di una parte considerevole del pubblico di riferimento e non avendo dimostrato la rilevanza del resto del pubblico di riferimento, per il quale la differenza concettuale dei marchi non è sufficiente a neutralizzare la somiglianza visuale o fonetica.

–    Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo escluso l’esistenza di un rischio di confusione sulla base della percezione concettuale che una «parte considerevole» del pubblico di riferimento ha dei marchi in conflitto, invece di valutare se tale rischio sussiste in una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come richiesto dalla giurisprudenza.

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