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Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 – Data Protection Commission / Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)

(Causa T-84/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Data Protection Commission (rappresentanti: D. Young, A. Bateman e R. Minch, Solicitors, B. Kennelly, SC, D. Fennelly e E. Synnott, Barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la seconda riga dei punti 203 e 454 della decisione vincolante 4/2022 del Comitato europeo per la protezione dei dati (in prosieguo: l’«EDPB») sulla controversia promossa dalla Irish SA, ex articolo 65 dell’RGPD, riguardante Meta Platforms Ireland Limited e il suo servizio Instagram;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe oltrepassato i limiti delle competenze conferitegli dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (RGPD) avendo preteso di dare istruzioni alla Data Protection Commission (DPC) affinché: (i) svolga una nuova indagine e (ii) emetta un nuovo progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, dell’RGPD.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l'articolo 4, punto 24, dell’RGPD e l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), dell’RGPD per aver interpretato erroneamente tali disposizioni nel senso che conferiscono all’EDPB una competenza a dare istruzioni alla DPC affinché i) svolga una nuova indagine e (ii) emetta un nuovo progetto di decisione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, dell’RGPD.

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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).