Language of document : ECLI:EU:C:2015:829

Causa C‑388/14

Timac Agro Deutschland GmbH

contro

Finanzamt Sankt Augustin

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln)

«Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Stabile organizzazione non residente – Prevenzione della doppia imposizione mediante esenzione dei redditi della stabile organizzazione non residente – Presa in considerazione delle perdite realizzate da detta stabile organizzazione – Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione non residente – Perdite definitive»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015

1.        Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Convenzione contro la doppia imposizione che esenta i redditi di una stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la società che detiene detta stabile organizzazione – Normativa nazionale che consente a detta società residente di prendere in considerazione le perdite realizzate dalla stabile organizzazione – Reintegrazione delle perdite precedentemente dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione ad una società non residente del medesimo gruppo – Ammissibilità – Limiti – Deduzione delle perdite definitive

(Art. 49 TFUE)

2.        Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Presa in considerazione da parte di una società residente delle perdite di una stabile organizzazione situata un uno Stato membro diverso da quello di detta società – Convenzione contro la doppia imposizione che attribuisce il potere esclusivo di tassare i risultati della stabile organizzazione a tale diverso Stato membro – Normativa nazionale che esclude una tale presa in considerazione in caso di cessione di detta stabile organizzazione nello Stato che ha il potere esclusivo di imposizione – Situazione non comparabile a quella di una stabile organizzazione situata nello Stato di residenza della società residente

(Art. 49 TFUE)

1.        L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro in virtù della quale, in caso di cessione da parte di una società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, le perdite precedentemente dedotte e relative alla stabile organizzazione ceduta sono reintegrate nel risultato fiscale della società cedente quando, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di una siffatta stabile organizzazione sono esentati da imposizione nello Stato membro in cui ha la sua sede la società da cui detta stabile organizzazione dipendeva.

Tuttavia, qualora la società residente cedente dimostri che le perdite reintegrate sono perdite definitive ai sensi della sentenza Marks & Spencer, C‑446/03, l’esclusione della possibilità, per la società medesima, di dedurre dai propri utili imponibili nello Stato membro di residenza le perdite subite da una stabile organizzazione non residente risulta in contrasto con l’articolo 49 TFUE.

(v. punti 53, 58, dispositivo 1)

2.        L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa fiscale di uno Stato membro che, in caso di cessione da parte di una società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, esclude la possibilità per la società residente di prendere in considerazione nella base imponibile le perdite della stabile organizzazione ceduta allorché, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, il potere esclusivo di tassare i risultati di tale stabile organizzazione spetti allo Stato membro in cui essa è situata.

Infatti, dal momento che lo Stato membro di residenza di detta società non esercita alcun potere impositivo sui risultati di una stabile organizzazione del genere, la situazione di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non è comparabile a quella di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro con riferimento alle misure previste da tale Stato al fine di prevenire o di attenuare la doppia imposizione degli utili di una società residente.

(v. punti 65, 66, dispositivo 2)