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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 22 aprile 2021 – DG / Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino

(Causa C-254/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: DG

Convenuto: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino

Questioni pregiudiziali

Se il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impone di ritenere che gli articoli 4 e 19 della stessa Carta, nelle circostanze di cui alla causa principale, offrano protezione anche contro il rischio di refoulement indiretto a seguito di un trasferimento verso uno Stato membro dell’Unione che non ha carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento Dublino1 (in assenza di altri Stati membri competenti sulla base dei criteri di cui al Capo III e IV) che ha già esaminato e respinto la prima domanda di protezione internazionale.

Se il giudice del Paese membro dove è stata presentata la seconda domanda di protezione internazionale, investito di un ricorso ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento Dublino - e quindi competente a valutare il trasferimento all’interno dell’Unione ma non a decidere la domanda di protezione - debba valutare come esistente il rischio di refoulement indiretto verso un paese terzo, allorquando il Paese membro dove è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale abbia diversamente valutato la nozione di “Protezione all’interno del Paese d’origine” ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2011/95/UE2 .

Se la valutazione del [rischio di] refoulement indiretto, a seguito della diversa interpretazione del bisogno di “Protezione all’interno del paese di origine” tra due Stati membri, sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 1 (seconda parte) del Regolamento e con il generale divieto per i cittadini di un paese terzo di decidere il Paese dell’Unione dove presentare la domanda di protezione internazionale.

In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti:

a) Se la valutazione dell’esistenza del [rischio di] refoulement indiretto, operata dall’autorità giurisdizionale dello Stato dove il richiedente ha presentato la seconda domanda di protezione internazionale a seguito del rigetto della prima domanda, obblighi all’applicazione della clausola di cui all’articolo 17, paragrafo 1, definita dal Regolamento “clausola discrezionale”.

b) Quali siano i criteri che il giudice adito [ai sensi dell’] articolo 27 del Regolamento debba utilizzare, per poter valutare il rischio di refoulement indiretto, oltre quelli individuati al Capo III e IV, tenuto conto che tale rischio è stato già escluso dal Paese che ha esaminato la prima domanda di protezione internazionale.

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1     Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag.31.).

2     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag.9.).