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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Roca / Commissione

(Causa T-412/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità dell’infrazione – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Crisi economica – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca (Saint Ouen L'Aumone, Francia) (rappresentante: P. Vidal Martínez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente F. Castillo de la Torre, Antoniadis e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda volta al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Roca senza tener conto della sua collaborazione.

L’importo dell’ammenda inflitta alla Roca all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C (2010) 4185 def. impugnata è fissato in EUR 6 298 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Roca.

La Roca sopporterà i due terzi delle proprie spese.

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1 GU C 301 del 6.11.2010.