Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta plenaria)

24 giugno 2008

Causa F‑15/05

Carlos Andres e altri

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Consultazione del comitato del personale della BCE – Metodo di calcolo dell’adeguamento annuo delle retribuzioni – Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario – Retroattività»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale il sig. Andres e altri otto ricorrenti chiedono da un lato, in particolare, l’annullamento dei loro fogli paga relativi al mese di luglio 2004, in quanto recano un aumento di stipendio stabilito in applicazione di un metodo di adeguamento annuo delle retribuzioni che essi considerano illegittimo e in quanto tale aumento non interviene con effetto retroattivo per gli anni 2001, 2002 e 2003, e, dall’altro, il risarcimento dei danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione

(Decisione della Banca centrale europea n. 3/2004, art. 4, n. 4; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 45 e 46)

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 45 e 46)

3.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione

(Art. 233 CE)

1.      Risulta dall’art. 46 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea che il comitato del personale dev’essere consultato prima di qualsiasi modifica apportata a tali condizioni di impiego e alle norme sul personale o riguardante tutte le questioni ad esse relative, tra le quali figurano quelle relative alle retribuzioni. Basandosi, in particolare, su tale articolo, il protocollo di accordo relativo ai rapporti tra la direzione della Banca e il comitato del personale concretizza il diritto, da parte di quest’ultimo, di essere consultato e prevede, in particolare, la procedura da seguire iniziando con l’obbligo, per la Banca, di fornirgli un’informativa completa. Poiché il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori è un principio generale di diritto del lavoro, occorre interpretare le disposizioni del protocollo di accordo alla luce del detto principio.

La portata dell’obbligo di informazione della Banca nei confronti del comitato del personale dev’essere valutata in funzione della natura dei dati. Di conseguenza, per quanto riguarda i dati forniti da terzi per le esigenze dell’adeguamento generale annuo degli stipendi del personale della Banca in ordine alle percentuali di aumento degli stipendi e alle cifre delle persone impiegate dalle banche centrali nazionali, dalle istituzioni comunitarie e da talune organizzazioni internazionali, la Banca può conformarsi alla regola dell’autore, enunciata all’art. 4, n. 4, della decisione n. 3/2004 relativa all’accesso del pubblico ai suoi documenti, e rifiutare di comunicarli a tutti i membri del comitato del personale. La Banca soddisfa il suo obbligo di informazione qualora dia accesso a tali dati a rappresentanti debitamente designati dal comitato del personale, conformandosi in ciò ad una proposta di quest’ultimo.

(v. punti 58-60, 64, 65, 67 e 68)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI (Racc. pag. II‑813, punto 105)

2.      Nell’ambito della procedura di consultazione con il comitato del personale per l’adeguamento generale annuo degli stipendi del personale della Banca centrale europea, non costituisce un’irregolarità il fatto che siano organizzate riunioni ad hoc con rappresentanti di tale comitato debitamente designati ai fini della consultazione, e non con il comitato del personale in formazione plenaria, qualora il comitato del personale sia tenuto informato dei risultati delle dette riunioni e i rapporti tra quest’ultimo e la Banca siano fondati su un grado elevato di fiducia reciproca e su una comunicazione aperta che può giustificare il carattere informale di talune riunioni.

(v. punti 77-81)

3.      Quando l’esecuzione di una sentenza di annullamento presenta particolari difficoltà, l’istituzione interessata può adottare qualsiasi decisione atta a compensare equitativamente gli svantaggi risultanti, per gli interessati, dalla decisione annullata. In tale contesto, l’amministrazione può instaurare con questi ultimi un dialogo per cercare di pervenire ad un accordo che offra loro un’equa compensazione per l’illecito di cui sono stati vittime.

Per quanto riguarda l’esecuzione di una sentenza con cui viene dichiarata illegittima per un determinato anno la procedura di adeguamento degli stipendi del personale della Banca centrale europea a seguito della mancata consultazione regolare e adeguata del comitato del personale, costituisce una soluzione equa e ragionevole l’adozione di un compromesso consistente, da una parte, nell’ampliare la consultazione agli anni successivi in cui essa è ugualmente mancata e, dall’altra, nell’estendere gli aumenti salariali risultanti dalla detta consultazione a tutto il personale e non soltanto ai ricorrenti, anche se difficoltà particolari impediscono di dare effetto retroattivo agli aumenti constatati.

(v. punti 121 e 132-136)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 giugno 1996, causa T‑91/95, De Nil e Impens/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑327 e II‑959, punto 34); 10 luglio 1997, causa T‑81/96, Apostolidis e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑607, punto 42), e 10 maggio 2000, causa T‑177/97, Simon/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑319, punto 23)