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Ricorso proposto il 16 novembre 2009 - CheapFlights International Ltd / UAMI - Cheapflights (Cheapflights)

(Causa T-461/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti H. Hartwig e A. von Mühlendahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cheapflights Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 agosto 2009, nel procedimento R 1607/2007-4;

respingere il ricorso presentato dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la decisione del 10 agosto 2007 della divisione di opposizione del convenuto, nel procedimento di opposizione B 849 150;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

per l'ipotesi in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenisse nel presente procedimento, condannarla alle spese processuali, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero "Cheapflights", per servizi delle classi 38, 39, 41, 42, 43 e 44.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo a colori "CheapFlights" registrato in Irlanda per servizi delle classi 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo "CHEAPFLIGHTS" registrato in Irlanda per servizi delle classi 35, 39 e 43; marchio denominativo "CHEAPFLIGHTS" registrato in Irlanda per servizi delle classi 38, 41, 42 e 44; marchio figurativo "CheapFlights.ie" registrato in Irlanda per servizi delle classi 35, 39, 41, 42 e 43; marchio figurativo internazionale "CheapFlights" per servizi delle classi 35, 38, 39 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.

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