Language of document : ECLI:EU:T:2014:860

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 ottobre 2014

Causa T‑530/12 P

Moises Bermejo Garde

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Attività illecite pregiudizievoli per gli interessi dell’Unione – Grave mancanza agli obblighi dei funzionari – Articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto – Denuncia da parte del ricorrente - Riassegnazione a seguito di tale denuncia – Mancata adizione dell’OLAF da parte del superiore gerarchico che ha ricevuto determinate informazioni – Atto lesivo – Buona fede – Diritti della difesa – Competenza dell’autore dell’atto»

Oggetto: Ricorso diretto all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione), del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑41/10).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione), del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑41/10) è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni del sig. Moises Bermejo Garde volte all’annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) n. 133/10 A, del 24 marzo 2010, che ha posto fine alle sue precedenti funzioni e della decisione del CESE n. 184/10 A, del 13 aprile 2010, relativa alla sua riassegnazione. L’impugnazione è respinta per il resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave – Obbligo – Eccezione nel caso di un funzionario che si considera vittima di molestie

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 22 bis)

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Segnalazione di atti di molestie, non solo nell’ambito dell’articolo 12 bis, ma anche nell’ambito dell’articolo 22 bis dello Statuto – Tutela contro procedimenti disciplinari – Presupposto – Buona fede del funzionario – Fattori da prendere in considerazione – Rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni summenzionate – Rispetto degli altri obblighi statutari

(Statuto dei funzionari artt. 12 bis e 22 bis)

3.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave – Tutela contro procedimenti disciplinari – Presupposto – Buona fede del funzionario – Fattori da prendere in considerazione – Obbligo di tener conto del contesto in cui si inserisce la trasmissione delle informazioni

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis)

1.      L’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto prevede, nell’interesse dell’Unione, un obbligo che si impone, in via di principio, a tutti i funzionari. Nei casi particolari, in cui le attività illecite o le mancanze gravi derivano da comportamenti che possono essere qualificati anche come molestie ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafi 3 e 4, dello Statuto, il funzionario interessato beneficia dei diritti conferiti dall’articolo 12 bis dello Statuto e dispone, a tale riguardo, della facoltà di presentare una domanda di assistenza basata sull’articolo 24 dello Statuto. L’obbligo generale di informazione imposto dall’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto può quindi risultare incompatibile con la protezione speciale che l’articolo 12 bis, paragrafo 2, prima frase, dello Statuto intende esplicitamente conferire alla vittima di molestie. Pertanto, occorre ritenere che il funzionario che si consideri vittima di molestie non possa essere tenuto a denunciare gli atti di molestie. Non si può, nondimeno, escludere che il medesimo possa, ove lo voglia, denunciare gli atti di molestie ai sensi dell’articolo 22 bis, nell’interesse dell’Unione, giacché le molestie «[possono] costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari» ai sensi di detto articolo.

(v. punto 106)

2.      Sia dall’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto sia dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello stesso emerge che il funzionario che fornisce informazioni ai sensi di tali due disposizioni non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente. La buona fede è quindi imposta come condizione per l’applicazione delle due disposizioni.

Gli articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto hanno certamente ambiti di applicazione diversi. Infatti, la nozione di molestie è definita espressamente ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 12 bis e si distingue dalle nozioni di attività illecita pregiudizievole per gli interessi dell’Unione e di grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione, di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto.

Tuttavia, laddove un funzionario segnali atti di molestie non solo nell’ambito di una domanda di assistenza basata sugli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, ma anche sulla base dell’articolo 22 bis dello stesso, questi è parimenti tenuto a conformarsi alle condizioni previste da quest’ultimo articolo.

A tal proposito, l’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto si riferisce ad atti illeciti pregiudizievoli per gli interessi dell’Unione, il che implica necessariamente che tali atti presentino un determinato grado di gravità. Invero, gli esempi forniti da tale disposizione, vale a dire la frode e la corruzione, sono intrinsecamente gravi. In tali circostanze, conformemente alla sua finalità, il meccanismo d’allerta previsto all’articolo 22 bis dovrebbe essere attivato solo nelle situazioni in cui le informazioni addotte riguardino comportamenti che rivestono una certa gravità. Tale disposizione, infatti, deve conciliarsi con gli obblighi di obiettività e di imparzialità che si impongono ai funzionari, con l’obbligo di garantire la dignità della loro funzione e con il loro dovere di lealtà, nonché con l’obbligo di rispettare l’onore e la presunzione di innocenza dei soggetti interessati.

Pertanto, allorché un funzionario comunica informazioni ai sensi degli articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto, il medesimo non può sottrarsi agli altri obblighi e doveri a lui incombenti. Deve, al contrario, dare prova di discernimento, così da non nuocere indebitamente ai suoi colleghi o al buon funzionamento del suo servizio. Orbene, la comunicazione di informazioni non verosimili o di fatti privi di ogni fondamento può comportare tali effetti pregiudizievoli.

Parimenti, la scelta di divulgare tali informazioni al di fuori della sfera dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 22 bis dello Statuto è rilevante per valutare se il funzionario abbia agito in buona fede.

(v. punti 114‑116, 118, 123, 128, 129 e 135)

3.      La questione se un funzionario abbia agito in buona fede nel comunicare informazioni ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto non può essere valutata in maniera astratta, ma richiede di considerare tutti gli elementi del contesto in cui detto funzionario ha trasmesso le informazioni denunciando determinati fatti al suo superiore gerarchico.

A tale riguardo, e nella misura in cui l’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto prevede in via di principio un obbligo di informazione, e non un diritto o una facoltà, l’esistenza di un obbligo può avere un’incidenza sulla risposta che occorre dare alla questione se un funzionario abbia agito in buona fede, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Il margine di discrezionalità del funzionario, infatti, che è a conoscenza di fatti che possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale paragrafo 1, è meno ampio nel caso in cui egli sia soggetto ad un obbligo di comunicazione rispetto al caso in cui possa liberamente decidere al riguardo Nel primo caso, il funzionario corre il rischio che gli venga comminata una sanzione ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto, mentre tale rischio non sussiste ove lo stesso decida di non avvalersi di una facoltà.

Di conseguenza, il funzionario che nutre dubbi sull’applicabilità dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto sarà più incline a comunicare delle informazioni nel caso in cui sia soggetto ad un obbligo che nel caso contrario.

Inoltre, il livello di responsabilità elevato del funzionario in questione può implicare che questi sia più sensibile ai suoi obblighi statutari.

(v. punti 148‑150 e 152)