Language of document : ECLI:EU:T:2020:289

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

25 giugno 2020 (*)

«Ritrovati vegetali – Domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia della specie Lilium L.– Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV – Irricevibilità – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94 – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 67, paragrafo 1, e articolo 87 del regolamento n. 2100/94 – Rettifica di errori manifesti – Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 874/2009»

Nella causa T‑737/18,

Siberia Oriental BV, con sede in ’t Zand (Paesi Bassi), rappresentata da T. Overdijk, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, F. Mattina e O. Lamberti, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 ottobre 2018 (procedimento A 009/2017), relativa ad una domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà Siberia della specie Lilium L.,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da A. Marcoulli, presidente, C. Iliopoulos (relatore) e R. Norkus, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2019,

in seguito all’udienza del 23 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 28 luglio 1995, la Siberia Oriental BV, ricorrente, ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1). Tale domanda è stata registrata con il numero 1995/0101.

2        La varietà vegetale per la quale è stata richiesta la privativa comunitaria è la varietà Siberia, appartenente alla specie Lilium L.

3        Nella sua domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la ricorrente ha dichiarato che tale varietà era stata commercializzata per la prima volta nel territorio dell’Unione europea nel gennaio 1993. Il primo certificato nazionale di privativa della varietà è stato rilasciato nei Paesi Bassi l’8 aprile 1993, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2100/94.

4        Nella sua decisione del 2 agosto 1996 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), l’UCVV ha concesso la privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia, fissando la data di scadenza di tale privativa al 1° febbraio 2018. Tale data di scadenza è stata riportata nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «registro») di cui all’articolo 87 del regolamento n. 2100/94.

5        Con messaggio di posta elettronica del 24 ottobre 2011, la ricorrente ha invitato l’UCVV a fornire chiarimenti sul metodo da esso adottato nel 1996 per calcolare la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia. Con messaggio di posta elettronica inviato il giorno successivo, l’UCVV gli ha fornito le informazioni richieste.

6        Dal 2015 al 2017, l’UCVV e la ricorrente hanno continuato le discussioni sul metodo di calcolo della durata della privativa della varietà Siberia.

7        Il 24 agosto 2017, la ricorrente ha ribadito la sua opinione secondo cui la durata della privativa per la varietà Siberia, in un primo momento, avrebbe dovuto essere calcolata sulla base dell’articolo 19 del regolamento n. 2100/94. Inoltre, a suo avviso, l’UCVV avrebbe dovuto, in un secondo momento, ridurre la durata della privativa in conformità dell’articolo 116, paragrafo 4, di tale regolamento, deducendo il periodo intercorrente tra la prima commercializzazione della varietà Siberia e la data di entrata in vigore di detto regolamento. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto all’UCVV di modificare la data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa per la varietà Siberia, sostituendo la data del 1° febbraio 2018 con quella del 30 aprile 2020.

8        Con decisione del 23 ottobre 2017, l’UCVV ha dichiarato irricevibile la domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali iscritta nel registro per la varietà Siberia. Esso ha ritenuto, in primo luogo, che il termine di due mesi previsto dall’articolo 69 del regolamento n. 2100/94 per la presentazione di un ricorso contro la decisione di concessione fosse già scaduto. Esso ha considerato, in secondo luogo, che l’articolo 53, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3), non abbia trovato applicazione nella fattispecie in quanto la decisione dell’UCVV non era viziata da alcun errore linguistico, errore di trascrizione o errore manifesto. L’UCVV ha sostenuto, in terzo luogo, che non esisteva una base giuridica per modificare la data di iscrizione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel registro.

9        Il 23 novembre 2017, sulla base dell’articolo 67 del regolamento n. 2100/94, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV avverso la decisione del 23 ottobre 2017. Tale ricorso comprendeva anche una domanda di revisione interlocutoria conformemente all’articolo 70 del regolamento n. 2100/94.

10      Con decisione dell’8 dicembre 2017, l’UCVV ha respinto la domanda di revisione interlocutoria ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 2100/94.

11      Il 24 settembre 2018 si è svolto il procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso. In udienza, la ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il suo ricorso era ricevibile nei limiti in cui era basato sugli articoli 67 e 87 del regolamento n. 2100/94. Come base giuridica del suo ricorso, la ricorrente ha anche invocato l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 e l’obbligo dell’UCVV di correggere d’ufficio eventuali errori contenuti nel registro.

12      Con decisione del 15 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso dell’UCVV ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

13      In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il ricorso non potesse essere fondato sull’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del regolamento n. 2100/94, poiché, a suo avviso, tali disposizioni riguardano l’iscrizione iniziale nel registro della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa e non la modifica di tale iscrizione.

14      In secondo luogo, essa ha ritenuto che il ricorso non potesse essere basato neppure sull’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009. Infatti, secondo la commissione di ricorso, la decisione dell’UCVV del 23 ottobre 2017, con la quale esso ha respinto la domanda di modifica della data di scadenza, non è una decisione impugnabile a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. In particolare, non si tratterebbe di una decisione relativa all’iscrizione o alla soppressione di dati nel registro, ai sensi dell’articolo 87 del regolamento n. 2100/94. La commissione di ricorso ha affermato che lo stesso valeva per il presunto rifiuto dell’UCVV di esercitare il potere concessogli di rettificare d’ufficio gli eventuali errori contenuti nel registro.

15      In terzo luogo, la commissione di ricorso, condividendo la motivazione della decisione del 23 ottobre 2017, ha affermato che un presunto errore nel calcolo della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere considerato un errore manifesto, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009. Essa ha aggiunto che l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, prima facie, poteva essere oggetto di varie interpretazioni.

16      In quarto e ultimo luogo, la commissione di ricorso ha concluso che il ricorso era irricevibile in quanto era stato presentato dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall’articolo 69 del regolamento n. 2100/94. Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile, la commissione di ricorso si è astenuta dal pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 116 del regolamento n. 2100/94.

 Conclusioni delle parti

17      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UCVV ad iscrivere nel registro la data del 30 aprile 2020 in luogo della data di scadenza che vi compare attualmente

18      L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente a sopportare le spese da esso sostenute.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della ricorrente

19      Con il secondo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all’UCVV di iscrivere nel registro la data del 30 aprile 2020 in luogo della data di scadenza che vi compare attualmente.

20      Nel suo controricorso, l’UCVV sostiene che tale secondo capo della domanda è irricevibile.

21      Da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV, quest’ultimo è tenuto, conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento n. 2100/94, ad adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del giudice dell’Unione comporta. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UCVV, al quale incombe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2019, Mema/UCVV [Braeburn 78 (11078)], T‑177/16, EU:T:2019:57, punto 29; v. anche, per analogia, sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 20, e giurisprudenza ivi citata].

22      Di conseguenza, il secondo capo della domanda è irricevibile nella parte in cui mira a che il Tribunale ordini all’UCVV di modificare la data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia, conformemente a come tale data è iscritta nel registro.

 Sulla ricevibilità dei rinvii agli argomenti addotti dinanzi agli organi dell’UCVV

23      L’UCVV eccepisce l’irricevibilità dei rinvii generici operati dalla ricorrente alle affermazioni e alle memorie presentate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV.

24      A tal riguardo, per quanto riguarda il rinvio, al punto 5.24 del ricorso, a punti specifici delle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV, che essa d’altronde non ha prodotto come allegati al ricorso, gli argomenti oggetto di tali riferimenti devono essere respinti in quanto irricevibili.

25      Infatti, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, e ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni atto introduttivo del giudizio deve indicare, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi invocati. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Lo stesso vale per tutte le conclusioni, che devono essere integrate con i motivi e gli argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza. Pertanto, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere, almeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso. Orbene, sebbene il contenuto del ricorso possa essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante rinvii ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica, che devono comparire nel ricorso. Requisiti analoghi sono richiesti allorché una censura o un argomento è dedotto a sostegno di un motivo [v., sentenza dell’11 aprile 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (rappresentazione di una farfalla), T‑323/18, non pubblicata, EU:T:2019:243, punto 17 e giurisprudenza ivi citata]. Inoltre, non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti nei documenti ai quali esse si riferiscono [v. sentenza del 9 marzo 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non pubblicata, EU:T:2018:126, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

26      Nella specie, al punto 5.24 del ricorso, la ricorrente si limita a rinviare «al punto 4.4 della sua memoria del 23 novembre 2017 riguardante il merito della causa, nonché ai punti 3 e 4 del fascicolo dibattimentale depositato all’udienza del 24 settembre 2018» e sottolinea che anche gli argomenti addotti nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV devono essere considerati come facenti parte dell’argomentazione sviluppata nell’ambito del presente ricorso.  Orbene, oltre al fatto che la memoria e il fascicolo dibattimentale cui la ricorrente fa riferimento non sono stati acclusi al ricorso, il rinvio operato non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica che devono comparire nel ricorso.

27      Da quanto precede emerge che il rinvio, al punto 5.24 del ricorso, ad argomenti contenuti nei documenti presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV non è ricevibile nell’ambito del presente ricorso.

 Nel merito

28      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, alla violazione delle forme sostanziali dovuta, in sostanza, ad un difetto di motivazione e, il secondo, alla violazione del regolamento n. 2100/94 o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, compresi il Trattato UE e il Trattato FUE. La ricorrente sostiene, in particolare, che il suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso era ricevibile.

29      Occorre esaminare prima il secondo motivo e poi il primo motivo.

 Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso dell’UCVV sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare il ricorso dinanzi ad essa irricevibile.

30      Il secondo motivo è costituito da due parti, con le quali la ricorrente contesta la valutazione dell’UCVV secondo cui il ricorso è irricevibile.

–       Sulla prima parte del secondo motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del regolamento n. 2100/94, e su una limitazione dei mezzi di ricorso a disposizione dei titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali contro gli errori manifesti

31      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del regolamento n. 2100/94, in quanto, secondo la commissione di ricorso, tali disposizioni riguardano l’iscrizione iniziale nel registro della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa e non la modifica di tale iscrizione. La ricorrente obietta che il ragionamento della commissione di ricorso opera una distinzione artificiosa tra l’iscrizione iniziale della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la modifica di tale iscrizione.

32      Secondo la ricorrente, la decisione di rifiutare la domanda di rettifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente a come tale data compare nel registro, rientra chiaramente nella nozione di «iscrizione o (...) soppressione di dati nel registro», a norma dell’articolo 87 del regolamento n. 2100/94. A giudizio della ricorrente, la decisione impugnata comporta una limitazione ingiusta dei mezzi di ricorso a disposizione dei titolari di una privativa comunitaria per varietà vegetali contro gli errori manifesti commessi durante l’iscrizione di dati nel registro.

33      L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente.

34      Va ricordato che la certezza del diritto si annovera tra i principi generali riconosciuti nel diritto dell’Unione. Il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di ricorso, contribuisce a detta certezza e ne deriva che il diritto dell’Unione non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (sentenze del 13 gennaio 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00, EU:C:2004:17, punto 24; del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 37, e del 4 ottobre 2012, Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, punto 76). Inoltre, i termini di ricorso sono volti a salvaguardare la certezza del diritto evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici siano rimessi in discussione all’infinito (sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 16).

35      Nel caso di specie, va osservato che i mezzi di ricorso disponibili nonché i termini entro i quali un ricorso può essere presentato, figurano nel regolamento n. 2100/94.

36      Infatti, l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 stabilisce che «[l]e decisioni dell’[UCVV] adottate conformemente agli articoli 20, 21, 59, 61, 62, 63 e 66, nonché le decisioni riguardanti (...) l’iscrizione o la soppressione di dati nel registro a norma dell’articolo 87 (...) possono formare oggetto di ricorsi».

37      Ai sensi dell’articolo 69 del regolamento n. 2100/94, tale ricorso deve essere presentato per iscritto «entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata qualora questa abbia come destinataria la persona che presenta il ricorso o, in mancanza, entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione (...)».

38      Inoltre, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 2100/94, l’UCVV tiene un registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che, dopo la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, riporta segnatamente la data di inizio e di estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

39      Da tali elementi risulta, anzitutto, che l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, alla luce dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento, prevede un ricorso solo contro le decisioni dell’UCVV che, nell’ambito della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fissa la data di inizio e di estinzione di tale privativa. La decisione dell’UCVV contestata dinanzi alla commissione di ricorso, che respinge la domanda di rettifica presentata dalla ricorrente, non è coperta da tali disposizioni.

40      In secondo luogo, va ricordato che, con decisione del 2 agosto 1996, l’UCVV ha concesso la privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia, fissando la data di scadenza di tale privativa al 1° febbraio 2018. È poi pacifico che la ricorrente era a conoscenza della decisione di concessione che fissava la data di scadenza controversa e che non ha presentato un ricorso entro due mesi dalla notifica di tale decisione. Sia al punto 4.4 del suo ricorso, sia all’udienza dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha espressamente riconosciuto di non aver presentato un ricorso entro il termine impartito dall’articolo 69 del regolamento n. 2100/94. Sebbene avesse potuto impugnare tale decisione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 24), essa non ha esercitato entro il termine applicabile i mezzi di ricorso che il regolamento n. 2100/94 metteva a sua disposizione. La decisione di concessione è quindi divenuta definitiva alla scadenza del termine impartito (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 13).

41      In tale contesto, non si può consentire alla ricorrente di riaprire il termine di ricorso sostenendo che la sua domanda di rettifica del 24 agosto 2017 riguarda «l’iscrizione o la soppressione di dati nel registro a norma dell’articolo 87 [del regolamento n. 2100/94]». Infatti, autorizzare la ricorrente a presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del regolamento n. 2100/94, dopo che essa ha presentato una domanda di rettifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e l’UCVV ha respinto tale domanda, avrebbe come conseguenza di pregiudicare il carattere definitivo della decisione di concessione. Ogni titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali potrebbe eludere il termine di ricorso previsto dall’articolo 69 del regolamento n. 2100/94 chiedendo, come la ricorrente, dopo la scadenza di tale termine, una modifica del registro e proponendo ricorso contro la decisione di rifiuto dell’UCVV. Una siffatta elusione del termine di ricorso non può essere ammessa (v., per analogia, sentenza del 21 marzo 2014, Yusef/Commissione, T‑306/10, EU:T:2014:141, punti 54 e 55).

42      Certamente, per giurisprudenza costante, l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una richiesta di riesame di una decisione che non è stata contestata entro i termini (v. sentenza del 21 marzo 2014, Yusef/Commissione, T‑306/10, EU:T:2014:141, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la ricorrente non fa valere l’esistenza di tali fatti nuovi sostanziali che potrebbero sorreggere la sua domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

43      A tale riguardo, la ricorrente non può utilmente sostenere che, diversi anni dopo la decisione di concessione, sono sorti dubbi sull’esattezza della data di scadenza. Neppure le informazioni fornite dall’UCVV, su richiesta della ricorrente, sulle modalità di calcolo della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali costituiscono fatti nuovi che giustifichino che la ricorrente – che non ha fatto tempestivamente uso dei mezzi di ricorso messi a sua disposizione dal regolamento n. 2100/94 – possa proporre un ricorso contro il rifiuto dell’UCVV di modificare la data controversa e possa quindi eludere il termine di ricorso contro la decisione di concessione (v., per analogia, sentenza del 14 giugno 2018, Spagnolli e a./Commissione, T‑568/16 e T‑599/16, EU:T:2018:347, punto 131).

44      Inoltre, la sentenza del 20 dicembre 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995), invocata dalla ricorrente a sostegno della sua posizione, non inficia le conclusioni di cui sopra. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la data di scadenza di un certificato di privativa complementare rilasciato per un medicinale da un organismo nazionale si era rivelata inesatta, tenuto conto di una sentenza successivamente pronunciata dalla Corte su un rinvio pregiudiziale (sentenza del 20 dicembre 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, punti 23, 48 e 49). Ciò significa che, in tale sentenza, è sopravvenuto un fatto sostanziale nuovo, ossia la sentenza della Corte che precisa le modalità di calcolo della durata della privativa. Ciò non avviene nel caso di specie e la giurisprudenza invocata dalla ricorrente non può quindi essere applicata.

45      Alla luce dei rilievi svolti, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009

46      Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto, al punto II.A.3 della decisione impugnata, che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009. A sostegno della sua posizione, la ricorrente adduce vari argomenti.

47      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la disposizione di cui trattasi obbliga l’UCVV a rettificare gli errori manifesti. Inoltre, il rifiuto di quest’ultimo di conformarvisi sarebbe impugnabile ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 2100/94, in quanto si tratterebbe di una decisione relativa all’iscrizione o alla soppressione di dati nel registro conformemente all’articolo 87 di tale regolamento. Secondo la ricorrente, anche applicando alla lettera l’articolo 67 del regolamento n. 2100/94 e che conseguentemente tale decisione non è impugnabile, deve essere possibile proporre ricorso in base al principio generale del diritto dell’Unione secondo cui «chiunque deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro le decisioni che possono ledere un diritto riconosciuto dai trattati» in quanto si deve concludere che tale formula comprende uno strumento quale il regolamento n. 2100/94.

48      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente a come tale data è iscritta nel registro, è meno suscettibile di violare il principio della certezza del diritto rispetto a modifiche più sostanziali che possono risultare da un riesame di una decisione. A sostegno della sua tesi, la ricorrente invoca la sentenza del 20 dicembre 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995). A suo parere, inoltre, lo scopo dell’iscrizione nel registro delle informazioni essenziali sulla privativa per ritrovati vegetali registrate è quello di creare una fonte affidabile di informazioni e quindi a fornire la certezza del diritto necessaria per la tutela degli interessi di terzi. Un errore nel registro deve quindi essere corretto, indipendentemente dal decorso di un certo periodo di tempo.

49      In terzo luogo, la ricorrente afferma che la rettifica di errori manifesti ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 non è soggetta ad alcun termine. Il regolamento n. 874/2009, infatti, non conterrebbe alcuna disposizione al riguardo. A sostegno della sua argomentazione, essa invoca la sentenza del Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) pronunciata il 18 febbraio 2015 nella causa Syngenta contro l’Ufficio olandese dei brevetti. Essa rileva che, nella causa sfociata nella suddetta sentenza, la disposizione pertinente del diritto dell’Unione contenuta nel regolamento applicabile non prevedeva alcun termine per la rettifica di un errore, e sostiene che lo stesso vale per l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009.

50      L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente.

51      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se una decisione dell’UCVV ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 possa formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 2100/94, si deve ritenere che l’errore contestato dalla ricorrente non rientra nell’ambito di applicazione del suddetto articolo 53, paragrafo 4.

52      Infatti, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti commessi nelle decisioni dell’UCVV devono essere corretti. Risulta da questa formulazione che le rettifiche operate sulla base di tale disposizione possono avere come unico fine quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione – quali gli errori relativi ai nomi delle parti – o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto [v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2011, dm-drogerie markt/UAMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, punto 73].

53      Data l’importanza del carattere vincolante del dispositivo di una decisione definitiva emanata da un’autorità competente e in ossequio al principio della certezza del diritto, la norma che consente di apportare, in via eccezionale, rettifiche successive ad una siffatta decisione va interpretata restrittivamente. Pertanto, la nozione di «errore manifesto» è limitata ad errori manifesti di ordine formale, quale un refuso, la cui erroneità risulti chiaramente dal corpus della decisione stessa e che non incidano sulla portata e sulla sostanza di quest’ultima, quale caratterizzata dal suo dispositivo e dalla sua motivazione. Per contro, la nozione di «errore manifesto», ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, non può riguardare l’errore che vizia la legittimità della sostanza della decisione impugnata [v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2006, Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU), T‑392/04, non pubblicata, EU:T:2006:400, punto 55, e del 18 ottobre 2011, Reisenthel/UAMI – Dynamic Promotion (Cassette e cestini), T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 35].

54      Nel caso di specie, la ricorrente chiede la modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia. Orbene, una tale modifica inciderebbe sulla portata e sulla sostanza della decisione di concessione che ha fissato la durata di tale privativa. Infatti, procedere a una tale modifica presuppone la preventiva determinazione dell’interpretazione del regolamento n. 2100/94, in particolare delle sue disposizioni rilevanti ai fini del calcolo della durata della privativa. La ricorrente e l’UCVV non sono d’altronde riusciti a trovare un accordo su tale interpretazione, nonostante la corrispondenza tra loro intercorsa su un periodo di diversi anni. Ne consegue che la domanda di modifica della ricorrente non può essere considerata una richiesta di rettifica di un errore linguistico, di un errore di trascrizione o di un errore manifesto ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009.

55      Poiché nella fattispecie non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, devono essere respinti gli argomenti della ricorrente secondo cui il suo ricorso sarebbe ricevibile ai sensi di tale disposizione.

56      Alla luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata e, pertanto, il secondo motivo nel suo complesso.

 Sul primo motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la commissione di ricorso dell’UCVV non avrebbe risposto ad un argomento addotto dinanzi ad essa

57      La ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso dell’UCVV è venuta meno al suo obbligo di motivazione non avendo esaminato il suo argomento relativo all’obbligo dell’UCVV di rettificare d’ufficio gli errori contenuti nel registro.

58      L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente.

59      Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 75, del regolamento n. 2100/94, le decisioni dell’UCVV devono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’articolo 296 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2019, Braeburn 78 (11078), T‑177/16, EU:T:2019:57, punto 43]. Secondo una giurisprudenza costante relativa all’articolo 296 TFUE, l’obbligo di motivazione risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2012, Rubinstein e L’Oréal/UAMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punto 111; del 30 giugno 2010, Matratzen Concord/UAMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non pubblicata, EU:T:2010:263, punto 17, e del 27 marzo 2014, Intesa Sanpaolo/UAMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, EU:T:2014:159, punto 24].

60      L’obbligo di motivazione può essere soddisfatto senza che sia necessario rispondere espressamente e in modo esaustivo alla totalità degli argomenti addotti da una parte ricorrente, a condizione che l’UCVV esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione [v. sentenza del 23 febbraio 2018, Schniga/UCVV (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, punto 28 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

61      Come emerge sempre da una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al tenore di tale atto, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150, e del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 47).

62      Nel caso di specie, dalla lettura della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto che, anche ammettendo che l’UCVV abbia il potere di correggere d’ufficio gli errori contenuti nel registro, il rifiuto di esercitare tale potere non sarebbe impugnabile ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 2100/94. La commissione di ricorso ha aggiunto che un siffatto rifiuto non costituirebbe neppure una decisione relativa all’iscrizione o alla soppressione di dati nel registro ai sensi dell’articolo 87 di detto regolamento. Essa ha inoltre concluso che l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 non si applicava a tale ipotesi.

63      Ne consegue che la commissione di ricorso ha motivato adeguatamente la sua decisione.

64      Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

66      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’UCVV.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Siberia Oriental BV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Uffico comunitario delle varietà vegetali (UCVV).

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2020.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.