Language of document : ECLI:EU:T:2013:528





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 ottobre 2013 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑474/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS II) – Classificazione di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto – Obbligo di motivazione – Trasparenza – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere dalla procedura un offerente che ha commesso un errore grave in ambito professionale – Offerente che invoca un presunto errore grave in ambito professionale commesso dalla società controllante di un membro del consorzio aggiudicatario dell’appalto – Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei fatti dedotti e della questione dell’imputazione dell’errore della società controllante alla sua controllata [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 93, § 1, c)] (v. punti 41, 45, 46)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non-discriminazione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punti 66, 101-103, 106-108)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 72, 111, 121, 209)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Presa in considerazione, come motivazione, delle risposte di un’istituzione alle domande di un offerente escluso – Presupposti – Mancata sostituzione di una motivazione nuova alla motivazione iniziale – Valutazione degli elementi d’informazione di cui il ricorrente dispone al momento della proposizione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 73-80)

5.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Domanda di annullamento di una decisione strettamente connessa a una decisione precedente – Rigetto della domanda di annullamento della decisione precedente che comporta il rigetto della domanda di annullamento della decisione susseguente (v. punto 212)

6.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 215)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento di quattro decisioni della Commissione comunicate con quattro lettere distinte del 16 luglio 2010, di classificare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/045, concernente «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (ESP DESIS II) (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 1 A al secondo posto, per il lotto n. 1 B al terzo posto, per il lotto n. 1 C al secondo posto e per il lotto n. 3 al terzo posto, nonché di tutte le decisioni della direzione generale dell’Informatica della Commissione ivi connesse, comprese quelle di attribuire i rispettivi contratti agli offerenti classificati al primo e al secondo posto e, dall’altro, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.