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Ricorso proposto il 9 ottobre 2010 - SE - Blusen Stenau / UAMI - SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE(c) SPORTS EQUIPMENT

(Causa T-477/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SE - Blusen Stenau GmbH (Gronau, Germania) (rappresentanti: avv. O. Bischof)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH (Wels, Austria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 luglio 2010, procedimento R 1393/2009-1;

-    condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo che contiene l'elemento denominativo "SE(c) SPORTS EQUIPMENT", per prodotti delle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Il marchio denominativo tedesco e la registrazione internazionale "SE" per prodotti della classe 25 nonché i marchi denominativi tedeschi "SE So Easy" e "SE-Blusen" per prodotti delle classi 14, 18, 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rinvio alla divisione di opposizione per un ulteriore esame.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, dato che i marchi in conflitto sarebbero identici e sussisterebbe tra loro un rischio di confusione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).