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Impugnazione proposta il 14 agosto 2008 da Marianne Timmer avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica emessa il 5 giugno 2008, causa F-123/06, Timmer/Corte dei Conti

(causa T-340/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francia) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei Conti delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza 5 giugno 2008 nella causa F-123/06, Marianne Timmer/Corte dei Conti;

accogliere la domanda di risarcimento del danno subito;

accogliere la domanda di condanna della Corte dei Conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il "TFP") 5 giugno 2008, emessa nella causa Timmer/Corte dei Conti, causa F-123/06, con la quale il TFP ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui essa aveva chiesto, da un lato, l'annullamento dei suoi rapporti informativi per il periodo compreso tra il 1984 e il 1997, nonché delle relative e/o successive decisioni, ivi compresa quella che reca la nomina del compilatore interessato al posto del capo dell'unità olandese del servizio di traduzione della Corte dei Conti e, dall'altro, il risarcimento del danno asseritamente subito.

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca sei motivi relativi:

-    ad uno snaturamento dei fatti deducibili dai documenti presentati al TFP e una scorretta attribuzione dell'onere della prova;

ad uno snaturamento della domanda della ricorrente del 29 luglio 2005 all'autorità investita del potere di nomina, concernente il rispetto dell'art. 14 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 1 che lo modifica, nei limiti in cui tale domanda non contemplerebbe il riesame dei rapporti informativi della ricorrente come indicato al punto 37 dell'ordinanza impugnata;

ad un'erronea qualificazione giuridica del reclamo precontenzioso del 26 febbraio 2006, che avrebbe ad oggetto l'annullamento dei rapporti informativi e delle decisioni sulla carriera della ricorrente e non "la presa in considerazione di diversi altri fatti nuovi" (punto 41 dell'ordinanza impugnata);

ad una mancanza di motivazione della decisione di rigetto del reclamo;

in subordine, ad una motivazione insufficiente di tale decisione di rigetto poiché il TFP avrebbe dovuto esaminarla;

ad un'erronea applicazione della giurisprudenza per quanto riguarda l'esercizio illecito delle funzioni da parte del superiore della ricorrente dato che quest'ultima non ha asserito che i suoi rapporti informativi sarebbero stati viziati dall'illegittimità della nomina del suo superiore ma dall'illecita occupazione di un posto che la ricorrente avrebbe potuto occupare, e dall'interesse personale dei suoi superiori (punto 42 dell'ordinanza impugnata).

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 124, pag. 1).